Natura eccezionale del trasferimento per gravi motivi familiari e sindacato sul diniego (Cons. Stato n. 2047 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento del militare per situazioni straordinarie, previsto dall’art. 398 del regolamento generale dell’Arma dei carabinieri, ha natura eccezionale e deroga alle ordinarie procedure di mobilità del personale. Esso richiede requisiti stringenti, riconducibili a situazioni di assoluta gravità, urgenza, delicatezza e indifferibilità. La concessione del beneficio integra una valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione, frutto del bilanciamento tra interessi pubblici e privati, nel quale i bisogni personali e familiari del militare restano subordinati alla cura dell’interesse pubblico. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di palese irragionevolezza o illogicità e di difetto di istruttoria, restando estranea al controllo la sfera del merito amministrativo. Il militare, per il particolare status rivestito, non vanta alcun diritto al conseguimento o al mantenimento di una specifica sede di servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, vice brigadiere dell’Arma dei carabinieri in servizio presso una sezione radiomobile, chiedeva il trasferimento definitivo ai sensi dell’art. 398 R.G.A. in una sede della Puglia. La richiesta era motivata dall’esigenza di assistere la madre, invalida al 100 per cento e della quale era stato nominato amministratore di sostegno, e il padre, anch’esso portatore di handicap. La scala gerarchica esprimeva parere favorevole.

Il Comando generale respingeva l’istanza ritenendo non sussistenti i fondati e comprovati motivi. Il TAR, con ordinanza cautelare, ordinava il riesame; l’amministrazione annullava il diniego senza riconoscere il bene della vita e, dopo una seconda ordinanza di ottemperanza, riesaminava la domanda respingendola nuovamente. Il primo giudice dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo e respingeva i motivi aggiunti, compensando le spese. Il militare proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina per primo il sesto motivo, che investe la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese. La censura è infondata: la nota di annullamento fu adottata in esecuzione dell’ordinanza cautelare, senza riconoscere in via definitiva il trasferimento, e la natura interinale della tutela cautelare è ostativa a una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Il provvedimento di riesame è poi caducato dalla pronuncia di merito, e il cosiddetto giudicato cautelare è incompatibile con la provvisorietà delle ordinanze. Quanto alle spese, la clausola di compensazione non è sindacabile in appello salvo abnormità, e comunque l’appellante è parte soccombente sostanziale.

Riemerso l’intero thema decidendum, il Collegio esamina direttamente i motivi aggiunti, secondo la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015. Nel merito, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 9845 e n. 9357 del 2025, ribadisce che l’istituto dell’art. 398 R.G.A. ha carattere eccezionale: consente di derogare alle procedure ordinarie solo in presenza di situazioni di assoluta gravità, la cui urgenza rende impossibile seguire l’iter ordinario e giustifica lo scavalcamento nell’ordine di priorità, anche a scapito di colleghi con titoli poziori.

La valutazione è ampiamente discrezionale e impone un onere motivazionale rinforzato in caso di accoglimento. L’atipicità dell’istituto non equivale a residualità applicativa: la gravità attiene a situazioni eccezionali e imprevedibili, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari, segnatamente il trasferimento temporaneo ex art. 33, comma 5, legge n. 104/1992.

Nel caso concreto il diniego non è affetto da palese irragionevolezza. Le esigenze di assistenza ai genitori non integrano i fondati e comprovati motivi richiesti; l’amministrazione ha comparato tali esigenze con quelle di organico e di servizio, rilevando la presenza di altri familiari vicini e il rischio di disparità di trattamento. I compiti di amministratore di sostegno non costituiscono gravosi motivi. I pareri difformi della scala gerarchica non viziano l’atto, spettando la sintesi definitiva all’Autorità di vertice (Cons. Stato, sez. IV, n. 881 del 2017). Le ulteriori doglianze attingono il merito amministrativo, insindacabile. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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