Parere positivo sull’affidamento in house del servizio rifiuti e acquisto di partecipazioni (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 292 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di controllo preventivo di legittimità-regolarità sulle deliberazioni di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, la Corte dei conti verifica la conformità dell’atto ai parametri degli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP. Il parere positivo presuppone l’assolvimento dell’onere motivazionale in ordine al vincolo tipologico e al vincolo finalistico, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria dell’operazione, alla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e alla sottoposizione dell’atto a forme di consultazione pubblica. L’analisi comparativa dei modelli gestionali, condotta anche mediante metodologia S.W.O.T., e la presenza di un piano economico finanziario asseverato integrano gli oneri richiesti, ove il raffronto dimostri la maggiore performanza della forma prescelta sotto i profili dell’efficienza e dell’economicità.

Il Fatto

Il Consiglio comunale di un ente locale ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, la delibera con cui ha approvato l’affidamento in house del ciclo integrato dei rifiuti a una società interamente pubblica, unitamente all’acquisto di partecipazioni societarie e all’adesione al relativo modello organizzativo.

Il servizio di igiene urbana era in precedenza gestito da un operatore economico individuato mediante procedura a evidenza pubblica, con contratto scaduto e non risultante espressamente prorogato. La scelta del nuovo modello è stata orientata dalla proposta ritenuta economicamente più vantaggiosa, sulla base di un orizzonte di affidamento di otto anni e delle relazioni redatte ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022. La questione giunge alla Corte per la verifica dei presupposti di legge.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il perimetro del controllo, ricordando che l’art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, impone la trasmissione delle deliberazioni alla Corte dei conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. I parametri di verifica sono individuati negli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP, secondo l’indirizzo espresso dalle Sezioni Riunite n. 16 e n. 19 del 2022.

Quanto al vincolo tipologico, la delibera, preordinata all’acquisto di azioni di una società a totale partecipazione pubblica esistente, è ritenuta conforme al dettato normativo. Sotto il profilo del vincolo finalistico ex art. 4 TUSP, il Collegio valuta positivamente il richiamo all’art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 e la completa analisi delle indicazioni regolatorie, prendendo atto dell’assolvimento dell’onere motivazionale in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali.

La verifica dei requisiti di convenienza economica e sostenibilità finanziaria si fonda sul piano economico finanziario di affidamento, asseverato da una società di revisione. La Sezione considera congruo l’orizzonte temporale di otto anni, in coerenza con la vita utile media degli automezzi fissata dalla deliberazione ARERA 363/2021/RIF, e valorizza il raffronto tra il costo del precedente gestore e il corrispettivo richiesto dalla società subentrante, con un risparmio stimato.

Il Collegio esamina poi l’analisi comparativa dei modelli gestionali, svolta mediante metodologia S.W.O.T., e gli ulteriori elementi valutativi: capitale interamente pubblico, controllo analogo congiunto garantito da clausole statutarie e da un’assemblea di coordinamento, bilanci costantemente in attivo, contenimento dei costi di funzionamento e rating di legalità. Sotto il profilo della compatibilità europea, la motivazione è ritenuta sufficiente in ordine all’insussistenza di aiuti di Stato, costituendo il corrispettivo la contropartita delle prestazioni di servizio pubblico.

Da ultimo, la Corte dà atto dell’avvenuta consultazione pubblica prima dell’adozione dell’atto, in conformità all’art. 5, comma 2, TUSP. In esito al percorso argomentativo, la Sezione esprime parere positivo, con riserva di ogni altra valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo e disponendo la trasmissione della deliberazione al Sindaco e la sua pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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