Notifica PEC della sentenza contabile e decorrenza del termine breve d’appello (Corte dei Conti Sez. II App. n. 258 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica a mezzo PEC della sentenza contabile, effettuata dalla Procura regionale al difensore domiciliatario, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. Il perfezionamento avviene con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna nella casella del destinatario, che è onerato di provare le irregolarità contestate. La tardività dell’appello, in quanto derivante dall’inosservanza di un termine stabilito a pena di decadenza, è rilevabile anche d’ufficio. L’eventuale difetto di attestazione di conformità della copia notificata non incide sulla validità della notificazione, salvo che il destinatario lamenti l’incompletezza o la difformità della copia ricevuta.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, con sentenza depositata l’11 giugno 2024, aveva condannato in primo grado un funzionario comunale, il titolare di una società concessionaria e la relativa cooperativa al risarcimento di plurime voci di danno erariale, quantificate in relazione all’illecita realizzazione e vendita di loculi cimiteriali.
Gli appellanti hanno proposto gravame con atto notificato il 23 ottobre 2024, deducendo la prescrizione, l’incostituzionalità della disciplina sulla sospensione Covid e contestando nel merito la quantificazione del danno. La Procura generale ha eccepito l’inammissibilità per tardività, documentando la notifica della sentenza al difensore dei condannati in data 4 luglio 2024.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di tardività. L’art. 43 c.g.c. e l’art. 178 c.g.c. fissano in 60 giorni il termine perentorio per l’appello, decorrente dalla notifica della sentenza. La notifica, nella specie, risulta effettuata il 4 luglio 2024 e il gravame è stato proposto il 23 ottobre 2024, ben oltre la scadenza, computata la sospensione feriale, del 3 ottobre 2024.
La Sezione respinge le doglianze di nullità della notifica, sollevate dalla difesa solo in udienza. La disciplina delle notificazioni nel processo contabile è dettata dall’art. 42 c.g.c., che rinvia al codice di procedura civile e, in particolare, all’art. 170 c.p.c., secondo cui le notificazioni si eseguono al procuratore costituito con consegna di una sola copia. L’art. 6, comma 4, c.g.c. abilita il Pubblico Ministero contabile a effettuare direttamente le notificazioni via PEC.
La Corte richiama l’orientamento di legittimità secondo cui la notifica PEC al procuratore costituito, perfezionatasi con la ricevuta di avvenuta consegna, fa decorrere il termine breve (Cass. civ., Sez. III, n. 1648 del 2025) e determina una presunzione di conoscenza, con onere del destinatario di provare le irregolarità (Cass. civ., Sez. V, n. 18277 del 2025). Essendo onere degli appellanti dimostrare le irregolarità, la difesa non ha fornito alcuna prova della diversa data di notifica asserita.
Quanto al difetto di attestazione di conformità, la Corte osserva che essa non incide sulla validità della notificazione, per la tassatività dei casi di nullità ex art. 160 c.p.c. (Cass. civ., Sez. III, n. 10138 del 2022), salvo che il destinatario lamenti l’incompletezza o la difformità della copia, circostanza non dedotta. La Corte precisa, inoltre, che le modalità di notifica previste dall’art. 3 legge n. 53/1994 valgono solo per gli avvocati e non per l’autorità giudiziaria.
La Sezione dichiara quindi l’appello inammissibile per tardività, rilevabile anche d’ufficio, non esaminando le questioni di merito, e compensa integralmente le spese ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
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Nota della Redazione
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