Attualità del pericolo cautelare e adeguatezza della misura inframuraria (Cass. pen. Sez. V n. 11186 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di reiterazione del reato che legittima la misura cautelare è attuale quando la valutazione prognostica del giudice sia ancorata a dati oggettivi, senza che rilevi la mancata indicazione di specifiche occasioni di ricaduta. Nella scelta della misura il giudice deve esplicitare le ragioni di inadeguatezza delle altre misure, anche congiunte; tale onere può risolversi nella motivata valutazione di esclusiva idoneità della custodia cautelare in carcere, poiché l’inadeguatezza dell’affidamento fiduciario implica quella del controllo elettronico, che non è misura autonoma ma mera modalità esecutiva degli arresti domiciliari.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, rigettando l’istanza di riesame, confermava la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia nei confronti dell’indagato.
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa, deducendo con i primi due motivi la violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 284 cod. proc. pen. e con il terzo il vizio di motivazione, censurando la mancata valutazione dell’idoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico e l’assenza di elementi concreti sull’attualità del pericolo di reiterazione.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha ritenuto il ricorso infondato, muovendo dal principio per cui l’attualità del pericolo di reiterazione non coincide con l’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta, richiedendosi al giudice una prognosi fondata su analisi accurata della fattispecie, modalità della condotta, personalità dell’indagato e tempo trascorso.
Nel caso di specie il giudice del riesame aveva correttamente valorizzato le modalità del fatto, espressive di professionalità per la predisposizione di strumenti atti a forzare i contenitori e la distribuzione dei ruoli, nonché la personalità emergente dal casellario giudiziale e dai carichi pendenti, caratterizzata da plurimi precedenti e dalla ripetuta violazione delle prescrizioni imposte con precedenti misure, anche di tipo custodiale.
Sul profilo dell’adeguatezza, la Corte ha richiamato l’onere motivazionale del giudice di esplicitare l’inadeguatezza delle misure alternative, che può essere assolto motivando sull’esclusiva idoneità della cautela inframuraria, essendo la ritenuta inadeguatezza dell’affidamento fiduciario una pronuncia implicita sull’impossibilità di impiego del braccialetto elettronico, quale mera modalità di esecuzione degli arresti domiciliari.
Il Tribunale aveva specificamente motivato l’inadeguatezza di ogni altra misura ancorandola a dati concreti, quali le plurime condanne per evasione e la pendenza per un fatto recente con arresto in flagranza, sicché l’assoluta inidoneità di misure diverse da quella inframuraria dava conto anche dell’inidoneità delle misure gradate assistite da strumenti di controllo.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e trasmissione dell’estratto al direttore dell’istituto penitenziario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.