Affidamento in prova: la prognosi si fonda sulla condotta successiva ai reati (Cass. pen. Sez. I n. 25564 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, la natura e la gravità dei reati in espiazione costituiscono solo il punto di partenza dell’analisi della personalità del condannato. Nel giudizio prescritto dall’art. 47 Ord. pen. non è sufficiente verificare l’assenza di indicazioni negative ricavabili dal passato, essendo necessario accertare in positivo la presenza di elementi che consentano una prognosi di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Rilevano, a tal fine, i comportamenti tenuti dopo i fatti per cui è intervenuta la condanna, senza che occorra la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente l’avvio di tale processo. Il Tribunale di sorveglianza deve inoltre apprezzare il criterio della gradualità nella concessione dei benefici penitenziari, che risponde a un razionale bilanciamento delle esigenze rieducative e di prevenzione.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza rigettava l’istanza con cui la condannata aveva chiesto l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale, concedendole invece la semilibertà. A sostegno della decisione il Tribunale rilevava che non poteva formularsi la prognosi di affidabilità richiesta dalla misura più ampia, in ragione dell’epoca recentissima dei reati commessi, del recente avvio del processo di revisione critica e della frequentazione di ambienti devianti.

Avverso tale ordinanza la condannata proponeva ricorso per cassazione, denunciando violazione ed erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione. La ricorrente lamentava che il rigetto fosse fondato sulla gravità del reato e sui precedenti penali anziché sugli elementi positivi sopravvenuti, e che le valutazioni negative su consumo di stupefacenti e frequentazioni fossero frutto di argomentazioni astratte.

La Motivazione della Corte

La Sezione I ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che lo stesso sollecitasse apprezzamenti estranei al giudizio di legittimità. Nel percorso argomentativo la Corte ricostruisce anzitutto i principi che governano il giudizio di cui all’art. 47 Ord. pen.

Muovendo dalla necessità di esaminare i comportamenti attuali del condannato, la Corte ribadisce che non basta l’assenza di indicazioni negative desumibili dal passato, ma occorre accertare in positivo la presenza di elementi idonei a fondare la prognosi di buon esito della prova e di prevenzione del rischio di recidiva. Il dato richiesto non è la prova di una completa revisione critica del passato, ma l’avvio di tale processo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.

Tra gli indicatori apprezzabili la Corte annovera l’assenza di nuove denunce, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, l’attaccamento al contesto familiare e la buona prospettiva di risocializzazione. Non è invece necessaria la disponibilità di un lavoro, potendo tale requisito essere surrogato da un’attività socialmente utile anche di tipo volontaristico.

La Corte richiama poi il criterio della gradualità nella concessione dei benefici penitenziari, non regola assoluta e codificata, ma espressione di un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione, specie in presenza di un vissuto criminale non irrilevante.

Su questa base il Collegio rileva che l’ordinanza impugnata si è mossa in sintonia con i principi richiamati, evidenziando l’insussistenza dei presupposti per la misura più ampia: la personalità della condannata, l’epoca recentissima dei reati, lo stato embrionale del percorso di rivisitazione critica e le informazioni degli organi di polizia sulla perdurante vicinanza ad ambienti devianti. La ricorrente ha opposto una lettura alternativa dei medesimi elementi, sollecitando valutazioni riservate al giudice del merito. All’inammissibilità conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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