Aberratio ictus monolesiva e aumento di pena ex art. 82 cod. pen. (Cass. pen. Sez. I n. 20639 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di aberratio ictus, l’aumento di pena previsto dall’art. 82, comma secondo, cod. pen. presuppone che, oltre alla persona diversa, sia stata offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta. Se la vittima designata rimane illesa e le lesioni colpiscono soltanto terzi estranei, non ricorrono le condizioni per applicare il secondo comma, dovendosi qualificare il fatto alla stregua del primo comma della medesima norma, con la conseguenza che l’aumento di pena è illegittimo. Il concetto di “offesa” rilevante ai fini del secondo comma deve intendersi come lesione materiale e non come mero pericolo. Ne deriva che, escluso l’aumento, la pena deve essere rideterminata dal giudice di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catania, aveva rideterminato la pena nei confronti dell’imputato per i reati di tentato omicidio, detenzione e porto illegale di arma da fuoco e detenzione illegale di munizioni. Il fatto consisteva nell’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di una persona, colpi che attingevano due soggetti estranei nei pressi di un chiosco sulla pubblica strada, mentre la vittima designata rimaneva illesa.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, deducendo il travisamento della prova quanto alle immagini di videosorveglianza, la determinazione della pena per il tentato omicidio, l’aumento di pena applicato ai sensi dell’art. 82, comma secondo, cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disatteso il primo motivo, rilevando che la doglianza sul travisamento della prova era stata dedotta specificamente per la prima volta in sede di legittimità. Nell’atto di appello era stata contestata solo la qualificazione del fatto per difetto dell’elemento soggettivo, ma non era stato posto il tema della distorsione del dato probatorio imputabile al giudice di primo grado.
Il giudice di legittimità ha ribadito che il travisamento della prova, se ritenuto commesso già dal giudice di primo grado, deve essere dedotto davanti al giudice dell’appello, a pena di preclusione nel giudizio di cassazione. Il motivo è stato quindi giudicato essenzialmente rivalutativo, poiché sollecitava una diversa interpretazione delle immagini con parametri alternativi rispetto a quelli del giudice di merito.
Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha osservato che l’affermazione del primo giudice sulla pena base “congruamente superiore al medio edittale” avvalora la ricostruzione opposta a quella del ricorrente: i giudici di merito avevano considerato la pena per il tentato omicidio non aggravato, non il minimo di dodici anni di reclusione previsto per il delitto tentato punito con l’ergastolo nella forma consumata.
Il terzo motivo è stato accolto. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’aumento di pena ex art. 82, comma secondo, cod. pen. si applica solo quando, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta. Nel caso di specie la vittima designata era rimasta illesa, sicché non ricorrevano le condizioni per l’aumento.
La Corte ha precisato che l’offesa arrecata a due o più persone diverse dalla vittima designata, rimasta indenne, rientra nella previsione del primo comma dell’art. 82 cod. pen. Il secondo comma trova applicazione solo quando l’azione verso la persona designata determini un evento di danno e non di mero pericolo. Il quarto motivo è stato disatteso, poiché il contegno processuale valorizzato dal ricorrente aveva prodotto un effetto utilitaristico e la sola incensuratezza non è sufficiente ai fini delle attenuanti generiche.
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Nota della Redazione
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