Affidamento in prova: revoca nel medesimo procedimento se manca il verbale (Cass. pen. Sez. I n. 41596 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta inefficacia dell’affidamento in prova al servizio sociale, conseguente all’impossibilità oggettiva di esecuzione della misura, non impone la promozione dell’autonomo procedimento di revoca di cui all’art. 47 Ord. pen., ben potendo essere adottata nell’ambito del medesimo procedimento avviato con l’istanza di concessione del beneficio. In tale sede il contraddittorio resta validamente instaurato con la notifica al difensore di fiducia nominato con la richiesta originaria, atteso che il difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. assume rilievo solo nel diverso procedimento di revoca. La misura alternativa, infatti, produce effetti solo dalla sottoscrizione del verbale con le prescrizioni di cui all’art. 47, comma 5, Ord. pen.: in sua assenza la prova non ha mai inizio e la caducazione del provvedimento consegue a una sopravvenienza oggettiva, non alla valutazione di condotta incompatibile con la prosecuzione della prova.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con ordinanza del maggio 2025, dichiarava inefficace e revocava il provvedimento con cui, in accoglimento dell’istanza avanzata dal condannato, ne aveva ammesso l’espiazione in Germania in regime di affidamento in prova. A fondamento della decisione il Tribunale rilevava che l’affidamento non poteva essere eseguito nello Stato estero perché l’autorità giudiziaria tedesca aveva comunicato il trasferimento del condannato in Italia, ove questi si era reso irreperibile.

Il condannato impugnava il provvedimento lamentando la nullità delle notifiche del decreto di reperibilità e dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, entrambe eseguite presso il difensore di fiducia nominato con l’istanza originaria. Secondo la difesa, quella nomina non conserva efficacia nel procedimento di revoca, dovendo l’avviso essere notificato al difensore di ufficio.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il meccanismo di operatività della misura. Il combinato disposto degli artt. 47 Ord. pen. e 97 del d.P.R. n. 230/2000 subordina l’inizio della prova alla sottoscrizione del verbale con cui l’interessato assume l’impegno a rispettare le prescrizioni. Solo con quella firma la misura acquista efficacia giuridica, compresa la valutazione della condotta, poiché l’affidato non fruisce di una libertà incondizionata ma è sottoposto a una prova. Le prescrizioni, che sostituiscono l’esecuzione detentiva, rispondono a una duplice finalità: la risocializzazione del condannato e la neutralizzazione dei fattori di recidiva.

Nel caso concreto il condannato, dopo la notifica del provvedimento di ammissione, non aveva sottoscritto il verbale con le prescrizioni. Ne consegue che gli effetti della misura alternativa non sono mai iniziati a decorrere. Il Tribunale, informato dell’impossibilità oggettiva di esecuzione, ha quindi correttamente dichiarato la sopravvenuta inefficacia del provvedimento di concessione nell’ambito del medesimo procedimento avviato dall’istanza del condannato.

La Corte esclude che fosse necessario instaurare l’autonomo procedimento di revoca. L’art. 47 Ord. pen. riserva la revoca all’ipotesi in cui il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. Qui la caducazione non dipende da una valutazione di condotta, ma da una sopravvenienza oggettiva, sicché il richiamo a quel paradigma è fuori contesto.

Da ciò deriva il superamento del principio invocato dalla difesa. La Corte riconosce che nel procedimento instaurato per la revoca dell’affidamento, in mancanza di nuova nomina fiduciaria, l’avviso di fissazione dell’udienza va notificato a pena di nullità assoluta al difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., non spiegando effetti la nomina intervenuta nel giudizio di cognizione o all’atto della richiesta di concessione della misura. Quel principio, tuttavia, opera solo nel procedimento di revoca, che nella specie non era stato attivato. Il ricorso è pertanto infondato e il condannato è condannato alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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