Concordato in appello e pene sostitutive: niente sostituzione d’ufficio senza richiesta (Cass. pen. Sez. 2 n. 3959 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., il giudice non può sostituire d’ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti. Il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di concordato, non deve inoltre motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. A causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in accoglimento della proposta di concordato presentata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., aveva riformato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, rideterminando la pena per il delitto di rapina aggravata dal concorso di persone in un anno e otto mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, con concessione dell’attenuante della lieve entità.

Avverso tale pronuncia, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo, da un lato, l’omessa valutazione dell’applicabilità delle pene sostitutive e, dall’altro, il difetto di motivazione sulla ricorrenza dei presupposti per una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto proposto con motivi non consentiti.

Quanto al primo motivo, relativo alle pene sostitutive, gli ermellini hanno richiamato il principio per cui, in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può procedere alla sostituzione d’ufficio della pena detentiva, mancando un’esplicita richiesta delle parti. Nel caso di specie tale richiesta non era stata formulata, rendendo inammissibile la doglianza (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484-01).

Parimenti inammissibile è stato ritenuto il secondo motivo. La Corte ha ribadito che, nel “patteggiamento in appello” come reintrodotto dall’art. 1, comma 56, della legge n. 103/2017, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento per le cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di nullità assolute o prove inutilizzabili. L’effetto devolutivo dell’impugnazione, infatti, limita la cognizione del giudice ai soli motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01).

La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, potendosi pronunciare con ordinanza ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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