Favoreggiamento: basta l’idoneità della condotta a turbare le indagini (Cass. pen. Sez. VI n. 41592 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di favoreggiamento, di cui all’art. 378 cod. pen., è reato di pericolo e si consuma con qualsiasi condotta caratterizzata dalla oggettiva e soggettiva direzione alla elusione delle indagini e dalla idoneità al raggiungimento di tale risultato. Non è richiesto il raggiungimento del risultato, né la prova dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito: è sufficiente che la condotta sia oggettivamente idonea a deviare, ostacolare o ritardare le indagini, anche quando tale deviazione non si sia di fatto verificata. L’idoneità va apprezzata considerando la condotta in sé e la sua intrinseca attitudine a turbare la funzione giudiziaria, sicché la comunicazione dei dati degli intestatari dei veicoli integra il reato anche se non ne risulti direttamente la riferibilità alle Forze dell’ordine.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 13 marzo 2025, ha confermato la condanna di due imputati per il reato di favoreggiamento previsto dall’art. 378, comma secondo, cod. pen. Agli stessi si contestava di avere fornito informazioni riguardanti gli intestatari dei veicoli utilizzati dalla polizia giudiziaria in servizio di pedinamento a un soggetto condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
I condannati hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 378 cod. pen. e il travisamento delle prove. Sostenevano che l’istruttoria non avesse dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che essi fossero in grado di individuare i veicoli in uso alla polizia giudiziaria e che le informazioni fornite fossero in realtà inventate, rese al solo fine di allontanare il soggetto favorito dall’agenzia.
La Motivazione della Corte
La Sezione VI ha respinto i ricorsi, qualificando il motivo come complessivamente infondato. Il dato ritenuto incontestato è che i due imputati avevano effettivamente comunicato i dati relativi agli intestatari dei motoveicoli reputati sospetti, rispetto ai quali il soggetto favorito si attivava poi per ulteriori verifiche.
Rispetto a tale condotta, già di per sé sufficiente a integrare il favoreggiamento, la Corte ha giudicato non decisive le circostanze sulle quali i ricorrenti fondavano il dedotto travisamento. Anche qualora l’informazione resa non riguardasse direttamente la riferibilità alle Forze dell’ordine dei veicoli sospetti, essa conteneva comunque i dati degli intestatari, base di partenza per le successive verifiche.
Il percorso argomentativo si regge sulla natura di reato di pericolo del favoreggiamento. La condotta può realizzarsi attraverso qualsiasi comportamento caratterizzato dalla oggettiva e soggettiva direzione alla elusione delle indagini e dalla idoneità al raggiungimento del risultato, ma non ne è richiesto il raggiungimento: è sufficiente l’idoneità della condotta a turbare la funzione giudiziaria. Sul punto la Corte richiama Sez. VI n. 3523 del 2011, secondo cui il reato si consuma anche quando la deviazione non si sia verificata.
La Corte aggiunge che il reato può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta, e richiama Sez. VI n. 2936 del 1999. Non è necessaria la dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito: occorre solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice a intralciare il corso della giustizia, come affermato da Sez. VI n. 24535 del 2015.
Nel caso esaminato il contributo offerto dai ricorrenti, a prescindere dalla realizzazione del risultato, appariva oggettivamente idoneo a turbare la funzione giudiziaria, essendosi gli stessi prestati a rivelare indebitamente informazioni sui veicoli reputati in uso alle Forze dell’ordine. Al rigetto dei ricorsi è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.