Revoca dell’affidamento terapeutico ex tunc e legittimo impedimento (Cass. pen. Sez. I n. 41597 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sorveglianza, ai sensi dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen., la partecipazione necessaria riguarda solo il pubblico ministero e il difensore, mentre il condannato è sentito personalmente unicamente se ne fa richiesta. Ne consegue che, in mancanza di una richiesta preventiva di essere sentito, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire e la sua mancata presenza non integra nullità. La revoca dell’affidamento in prova terapeutico previsto dall’art. 94 d.P.R. n. 309/1990 può essere disposta ex tunc quando il totale e persistente rifiuto di rispettare le prescrizioni, intervenuto a poche settimane dall’applicazione, dimostra l’inidoneità della misura a soddisfare le finalità di recupero e di prevenzione del pericolo di recidiva. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente motivata, del giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Genova, con ordinanza del 28 maggio 2025, ha revocato l’affidamento in prova terapeutico concesso in via provvisoria, dichiarando non validamente espiata la pena per l’intero periodo. Il provvedimento ha ratificato la sospensione della misura già disposta dal magistrato di sorveglianza, rilevando che la condannata aveva interrotto ogni rapporto con la ASL, si era resa irreperibile, era risultata positiva ai controlli tossicologici per oppiacei e cocaina ed era stata arrestata dopo un periodo di latitanza.
Avverso l’ordinanza la condannata ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: la nullità del procedimento per mancato accoglimento dell’istanza di rinvio fondata sul legittimo impedimento a comparire, essendo stata arrestata il giorno precedente l’udienza, e la mancanza di motivazione sulla revoca disposta ex tunc. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo processuale. Nel giudizio davanti al Tribunale di sorveglianza si applica la procedura dell’art. 666 cod. proc. pen., per il richiamo dell’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. La norma stabilisce che la partecipazione necessaria riguarda solo il pubblico ministero e il difensore, mentre l’interessato è sentito personalmente solo se ne fa richiesta. La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui non essendo necessaria la partecipazione del condannato non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente chiesto di essere sentito (Sez. I n. 1913 del 2020; Sez. III n. 16084 del 2025).
Il Tribunale di sorveglianza si è conformato a tale principio. Non risulta che la ricorrente abbia chiesto di partecipare all’udienza, né dopo l’arresto né in precedenza, benché i decreti di fissazione fossero stati regolarmente notificati ai difensori a causa della sua irreperibilità, dichiarata formalmente. La difesa non ha eccepito irregolarità delle notifiche, conformi alla giurisprudenza secondo cui è legittima la notifica al difensore d’ufficio dell’avviso di udienza allorché il condannato si sia reso irreperibile, occorrendo solo la previa effettuazione delle ricerche risultate vane (Sez. I n. 26849 del 2010).
La Corte osserva inoltre che dal verbale dell’udienza il difensore non ha riferito la volontà della ricorrente di presenziare, né tale volontà è stata manifestata durante l’arresto e l’ingresso in carcere. La totale assenza di una richiesta di partecipazione escludeva il diritto corrispondente, e il diniego del rinvio è stato pronunciato legittimamente.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che l’ordinanza ha approfonditamente valutato la condotta della ricorrente: l’interruzione dei rapporti con la ASL, il perdurante uso di sostanze stupefacenti e la latitanza dimostrano il fallimento della misura e l’assenza, sin dall’inizio, di una seria intenzione di sottoporsi alle prescrizioni. La motivazione è logica e congrua, anche in ragione della brevissima durata della misura, applicata il 10 marzo 2025. Il totale e persistente rifiuto delle prescrizioni, intervenuto a poche settimane dall’applicazione, rende legittima la valutazione di inidoneità della misura a soddisfare le esigenze dell’art. 94 d.P.R. n. 309/1990. La ricorrente chiede in realtà una diversa valutazione della gravità delle violazioni, ma la Corte di legittimità può solo verificare i vizi dell’art. 606 cod. proc. pen., non sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito (Sez. Un. n. 6402 del 1997; Sez. III n. 17395 del 2023). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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