Affidamento e perdita di chances: giurisdizione amministrativa e onere di prova (Cons. Stato n. 9666 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, formulata dall’amministrazione appellata solo nelle memorie difensive e non con tempestivo motivo di appello incidentale, è inammissibile, ai sensi dell’art. 9 c.p.a.; la controversia resta pertanto radicata davanti al giudice amministrativo. Nel merito, la domanda di risarcimento per lesione dell’affidamento e per perdita di chances è infondata quando è proposta in modo generico e indimostrato, e quando l’aspettativa del privato non può qualificarsi come affidamento incolpevole per il carattere interlocutorio e condizionato degli atti amministrativi richiamati. La rinuncia del privato alla realizzazione dell’intervento e la riconversione dell’immobile ad altra destinazione escludono la riferibilità del pregiudizio alla condotta dell’amministrazione.

Il Fatto

Una ditta titolare di agenzia funebre acquista un immobile in zona B12 del P.R.G. comunale, finanziando l’acquisto con un mutuo, e presenta istanza di nulla osta per realizzarvi una casa del commiato. Il Comune autorizza l’attività in forma limitata, cioè con la sola esposizione delle salme a cassa chiusa, in ragione della collocazione dell’immobile fuori dalle aree industriali e artigianali individuate dalla deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 12 maggio 2015.

La ditta impugna davanti al TAR Abruzzo la deliberazione e gli atti consequenziali, deducendo l’incompetenza della Giunta a disporre la zonizzazione e l’illogicità delle previsioni rispetto alla l.r. Abruzzo n. 41/2012. Chiede inoltre il risarcimento del danno da illegittimo affidamento e da perdita di chances. Il TAR dichiara i ricorsi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, accerta ai soli fini risarcitori l’illegittimità della deliberazione per incompetenza e respinge la domanda risarcitoria. Propone appello la ditta; il Comune si costituisce ed eccepisce il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione di giurisdizione sulla domanda risarcitoria. L’amministrazione non ha proposto appello incidentale ex art. 9 c.p.a., limitandosi a coltivare l’eccezione nelle memorie: l’eccezione è quindi inammissibile, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 4788 del 2025. In ogni caso, osserva il Consiglio, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo per il collegamento tra la posizione giuridica lesa dagli atti impugnati e il pregiudizio lamentato, anche nella forma della perdita di chances, secondo i principi della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e delle Adunanze plenarie nn. 19 e 20 del 2021.

La Corte rileva poi che nell’atto di appello non è stato riproposto il motivo sull’incompetenza dell’ASL in ordine all’ubicazione delle strutture: il motivo deve intendersi rinunciato. Sul capo della sentenza che ha accertato, ai fini risarcitori, l’illegittimità della deliberazione per incompetenza della Giunta, il Comune non ha proposto appello incidentale: su tale statuizione si è formato il giudicato.

Nel merito, le domande risarcitorie sono tutte infondate. Le richieste risultano formulate in modo generico, e la statuizione del TAR che ha qualificato il danno come generico e indimostrato è corretta. Ad abundantiam, la documentazione prova che l’appellante ha rinunciato all’intervento, presentando SCIA il 1° dicembre 2016 ed effettuando frazionamenti e fusioni interne per destinare l’immobile ad altri utilizzi redditizi.

Nessun affidamento incolpevole poteva inoltre essere riposto negli atti comunali: la nota del Settore Urbanistica prot. n. 12739 del 21 marzo 2014 subordinava la possibilità di realizzare la casa del commiato alla previsione del regolamento comunale e richiamava le valutazioni di rito dell’AUSL e della Direzione Regionale Sanità. L’aspettativa coltivata dal privato circa l’ampiezza dell’attività consentita non era quindi tutelabile. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio liquidate in euro 6.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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