Affidamento in prova all’estero: onere probatorio a carico dell’istante (Cass. pen. Sez. 1 n. 392 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, l’esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo in uno Stato estero membro dell’Unione Europea dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, in conformità al d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, che ha recepito la decisione quadro 2008/947/GAI. Tale possibilità non è tuttavia incondizionata: grava sull’istante l’onere di fornire la prova dei presupposti legali per l’esecuzione della misura all’estero. L’interessato non può far gravare sugli organi amministrativi e giudiziari i propri oneri di allegazione concernenti gli elementi minimi, pertinenti alle sue condizioni di vita, necessari per la delibazione dell’istanza. Spetta all’Autorità Giudiziaria verificare, sulla base della documentazione prodotta, la sussistenza dei presupposti che consentano di realizzare nel Paese estero le finalità proprie dell’istituto, ovvero la rieducazione del reo e la prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati.

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza di Massa rigettava la richiesta di un condannato, ammesso al regime di affidamento in prova al servizio sociale, volta ad ottenere l’autorizzazione ad espiare la pena residua in Romania e, in subordine, a trascorrere ivi due settimane consecutive. Il provvedimento di rigetto si fondava sugli esiti di accertamenti svolti tramite la Guardia di Finanza, dai quali emergeva che il condannato percepiva redditi decrescenti, non documentava adeguatamente l’attività lavorativa svolta all’estero e che la società datrice di lavoro presentava una situazione economica poco trasparente. Avverso tale ordinanza, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del d.lgs. n. 38/2016 che consentirebbe l’esecuzione della misura in un Paese dell’Unione Europea.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha innanzitutto richiamato i propri precedenti, secondo cui l’ammissione all’affidamento in prova la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell’Unione Europea è consentita a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l’affidamento è assimilabile ad una “sanzione sostitutiva” ai sensi dell’art. 2, lett. e), del decreto. La Corte ha tuttavia precisato che tale possibilità è subordinata alla sussistenza di presupposti specifici.

Il principio cardine affermato è che grava sull’istante l’onere di fornire la prova dei presupposti legali per disporre l’esecuzione della misura in un Paese straniero. L’Autorità Giudiziaria deve verificare se sussistano i presupposti che consentano di realizzare all’estero le finalità rieducative della misura, ma tale valutazione va compiuta sulla base delle allegazioni e della documentazione dell’interessato, il quale non può far gravare sugli organi amministrativi e giudiziari i propri oneri di allegazione.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il Magistrato di sorveglianza aveva svolto un’istruttoria approfondita, sollecitando il ricorrente a fornire documentazione ulteriore e disponendo accertamenti d’ufficio. All’esito, aveva legittimamente ritenuto che la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrare l’attività lavorativa svolta in Italia e all’estero, elemento decisivo per motivare l’esecuzione della misura fuori dal territorio nazionale.

La censura del ricorrente, che lamentava l’omessa motivazione sulla possibilità di eseguire la misura all’estero, è stata giudicata infondata: il Magistrato non ha negato in astratto tale possibilità, ma ha ritenuto non provati i presupposti fattuali che la giustificherebbero. Il ricorrente, inoltre, non aveva confutato le specifiche argomentazioni poste a fondamento del rigetto, limitandosi ad un’affermazione generica.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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