Motivazione attenuanti generiche e sindacato sul bilanciamento (Cass. pen. Sez. 3 n. 393 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione. È affetta da manifesta illogicità la motivazione che fondi il diniego delle circostanze attenuanti generiche su un presupposto di fatto non veritiero. Il giudice dell’impugnazione di merito, investito della censura relativa al trattamento sanzionatorio, non può limitarsi a una conferma per relationem, ma deve confrontarsi specificamente con i rilievi difensivi, ivi compresi quelli attinenti all’incidenza della malattia dell’imputato sulla intensità del dolo, ove tali elementi siano stati devoluti con l’atto di appello.
Il Fatto
L’imputato ricorreva per l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Venezia che aveva confermato la condanna, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, per una serie di delitti contro la libertà sessuale e l’autodeterminazione del minore. Nel giudizio di merito erano state riconosciute le attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti, ma la pena era stata determinata in misura rilevante. L’imputato lamentava il mancato riscontro alle censure sollevate con l’atto di appello, in particolare riguardo alla pronta ammissione dei fatti e alla circostanza di aver reso dichiarazioni autoaccusatorie per reati non ancora noti all’autorità giudiziaria al momento della perquisizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamati i principi della giurisprudenza di legittimità, ha ricordato che il giudizio di bilanciamento tra circostanze è sindacabile solo in caso di motivazione illogica o arbitraria. Nel caso di specie, il ragionamento della Corte territoriale si fondava su un dato inesatto: l’affermazione secondo cui l’ammissione di responsabilità dell’imputato era intervenuta quando questa era già conclamata.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che tale presupposto era contraddetto dagli atti, risultando che le dichiarazioni autoaccusatorie erano state rese prima che venissero sentite le persone offese. Da ciò discende l’evidente illogicità del ragionamento che, basandosi su un presupposto di fatto errato, giungeva a conclusioni sfalsate nel confermare la negazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.
La Corte ha inoltre rilevato che la Corte d’appello era rimasta del tutto silente sull’altra questione specificamente devoluta, relativa all’incidenza della malattia dell’imputato — accertata in appello tramite perizia psichiatrica — sulla capacità di cogliere l’altrui dissenso e, dunque, sulla intensità del dolo.
La sentenza è stata pertanto annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia per un nuovo giudizio sul punto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.