Il rito cartolare d’appello esclude il legittimo impedimento a comparire dell’imputato (Cass. pen. Sez. 4 n. 14418 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare non partecipato, l’imputato che non abbia formulato, a mezzo del difensore, la tempestiva richiesta di partecipare all’udienza nel termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza stessa, non può invocare la disciplina del legittimo impedimento di cui all’art. 420-ter cod. proc. pen., non essendo prevista la sua comparizione personale. La mancata presentazione dell’istanza di partecipazione determina la celebrazione del rito in assenza dell’imputato, senza che rilevi la eventuale sottoposizione dello stesso a misura che limiti la libertà personale, quale la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. La richiesta di trattazione orale proposta dal difensore non implica, di per sé, la volontà dell’imputato di essere presente all’udienza.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, investita della decisione a seguito dell’annullamento senza rinvio disposto dalla Corte di cassazione, riformava la sentenza del Tribunale di Trani, rideterminando la pena nei confronti dell’imputato, ritenuto responsabile del reato di tentato furto in appartamento in concorso. Avverso la sentenza di appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge per il mancato accoglimento della richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata dalla difesa, atteso che l’imputato era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello in cui si celebrava il giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso infondato, evidenziando come il giudizio di appello, introdotto con atto anteriore al 1° luglio 2024, fosse stato celebrato con il rito cartolare disciplinato dall’art. 23-bis d.l. n. 137/2020, nel cui vigore l’imputato poteva formulare, a mezzo del difensore, richiesta di partecipare all’udienza entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima. Dall’esame degli atti non risultava che tale richiesta fosse stata presentata, con la conseguenza che, non essendo prevista la comparizione personale dell’imputato, non poteva trovare applicazione l’art. 420-ter cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio affermato da Sez. 5, n. 3356 del 2024 e, più specificamente, da Sez. 3, n. 13277 del 2025, secondo cui la mancata tempestiva richiesta di partecipazione impedisce di configurare un legittimo impedimento a comparire. Tali principi, affermati con riguardo all’imputato detenuto, sono stati estesi, a maggior ragione, al caso di specie, in cui l’imputato, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non aveva formulato l’istanza di partecipazione nei termini, non potendo la richiesta di trattazione orale del difensore equivalere a una manifestazione di volontà dell’imputato di essere presente.
Quanto al secondo motivo, concernente il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, la Corte lo ha ritenuto generico e versato in fatto, ricordando che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. La sentenza impugnata aveva adeguatamente vagliato gli elementi acquisiti, valorizzando il giudicato formatosi sulla posizione del coimputato, la testimonianza della guardia giurata e i fotogrammi della videosorveglianza, elementi che il ricorso non aveva efficacemente smentito, limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti.
Infine, la Corte ha giudicato il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, del tutto aspecifico, rammentando che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e che la motivazione della Corte territoriale, fondata sui plurimi profili di gravità intrinseca del reato, non era stata sindacata nei limiti della mancanza o manifesta illogicità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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