Ricorso reiterante motivi d’appello inammissibile senza confronto con sentenza (Cass. pen. Sez. 7 n. 2449 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata del provvedimento impugnato. È inammissibile, pertanto, il ricorso che si limiti a riproporre le medesime censure già dedotte con l’atto di appello e motivatamente respinte dal giudice di secondo grado, senza instaurare un confronto puntuale con le ragioni poste a fondamento della decisione gravata. La reiterazione integrale delle doglianze precedenti, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, determina la nullità del gravame per carenza del requisito di specificità di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen..
Il Fatto
Il Tribunale di Gela aveva condannato l’imputato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 17 dicembre 2024, confermava la pronuncia di primo grado, escludendo la possibilità di riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 614 cod. pen. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto. Il ricorso veniva assegnato alla Settima Sezione penale, competente per la delibazione preliminare dell’ammissibilità dei gravami.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il motivo di ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente, lungi dal prendere posizione sulle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, riproponeva integralmente le censure già dedotte con l’atto di appello, che il giudice di secondo grado aveva congruamente disatteso. La Suprema Corte ha richiamato il principio costante per cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata del provvedimento che si contesta, realizzata attraverso motivi specifici che indichino le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta.
La mancata indicazione delle ragioni del dissenso rispetto alla decisione impugnata comporta l’inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., venendo meno la funzione stessa dell’impugnazione. Nel caso di specie, la reiterazione delle medesime doglianze già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, senza alcun riferimento alle sue argomentazioni, integrava un’ipotesi di ricorso meramente riproduttivo, privo del necessario requisito di specificità.
La Corte ha precisato che è inammissibile il ricorso che riproduce i motivi di appello già respinti in secondo grado, limitandosi a dolersi genericamente di una presunta carenza o illogicità della motivazione. Ha inoltre richiamato il consolidato orientamento di legittimità in materia, secondo cui il confronto puntuale con le ragioni della decisione impugnata costituisce contenuto essenziale dell’atto di impugnazione. Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.