Misure alternative: ricorso inammissibile se non si contesta la mancata revisione critica (Cass. pen. Sez. VII n. 33851 del 17.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza che neghi l’affidamento in prova, la detenzione domiciliare o la semilibertà è inammissibile quando si limiti a prospettare censure aspecifiche e meramente reiterative di profili di critica già valutati dal giudice di merito. Il controllo di legittimità non può investire la valutazione discrezionale sull’evoluzione della personalità e sulla revisione critica del reato commesso, se il provvedimento è sorretto da motivazione congrua e lineare. Il lungo tempo trascorso dal fatto, la giovane età all’epoca della commissione e il percorso trattamentale seguito non disarticolano di per sé le ragioni della reiezione, ove queste si fondino sulla persistente carenza di resipiscenza.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva respinto le istanze di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale o, in via subordinata, della detenzione domiciliare o della semilibertà. Il condannato, detenuto in espiazione di una pena per violenza sessuale di gruppo, aveva proposto ricorso per cassazione avverso quel provvedimento.
La difesa deduceva violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamentando mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con particolare riguardo alla ritenuta assenza di revisione critica e alla valutazione della condotta successiva al delitto. Si valorizzavano il considerevole lasso di tempo trascorso dai fatti, la giovane età del soggetto all’epoca e il percorso trattamentale intrapreso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha rilevato che le censure proposte erano aspecifiche e si risolvevano nella mera reiterazione di profili di critica già adeguatamente esaminati nel provvedimento impugnato. Quest’ultimo risultava immune dai vizi denunciati e sorretto da un impianto motivazionale congruo e lineare, come tale sottratto al sindacato di legittimità.
La Corte ha ricostruito il percorso argomentativo del giudice di merito, che aveva fondato la reiezione su due nuclei: la notevole gravità del fatto per cui il ricorrente espiava la condanna e la carenza di una seria evoluzione della personalità in senso risocializzante. A ciò si aggiungeva l’assenza del necessario avvio di una rivisitazione critica di quanto commesso e di una almeno iniziale resipiscenza, quali emergevano dall’osservazione inframuraria.
Il punto decisivo è di metodo processuale. La valutazione sull’evoluzione della personalità e sulla revisione critica appartiene al giudice di sorveglianza e costituisce espressione di discrezionalità tecnica. Le osservazioni difensive, di tenore meramente confutativo, non ne disarticolavano le argomentazioni: si limitavano a opporre un diverso giudizio, senza indicare specifici errori di diritto o fratture logiche nel ragionamento.
Da qui la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ricorrendo ipotesi di esonero. La Corte ha infine disposto l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003, con omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Nota della Redazione
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