Affitto agrario tacito rinnovo e titolo di conduzione per aiuti PAC (TAR Marche n. 274 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti comunitari al regime di pagamento unico, l’art. 9, comma 2, del D.M. n. 1922/2015 attribuisce all’Organismo pagatore, e non al beneficiario, l’onere di accertare in sede istruttoria l’assenza di opposizioni da parte dei proprietari o dei loro eredi sui terreni dichiarati nelle domande. Il contratto agrario stipulato con l’assistenza delle organizzazioni professionali per una durata inferiore al minimo legale si rinnova tacitamente in mancanza di disdetta, ove la volontà derogatoria non risulti inequivoca. La decorrenza degli effetti del contratto dalla data di inizio dell’annata agraria non coincide con il momento della pattuizione. Venuto meno il carattere indebito dell’aiuto, le somme restituite costituiscono debito di valuta e sono maggiorate degli interessi legali dalla domanda, esclusa la rivalutazione monetaria in difetto di prova del maggior danno.

Il Fatto

Il titolare di un’azienda agricola presentava per le campagne 2008 e 2009 domande di accesso ai contributi europei del regime di pagamento unico, in relazione a terreni condotti in forza di contratto di affitto di fondo rustico. I controlli della Guardia di Finanza rilevavano che, per i fondi in questione, il locatore proprietario era deceduto prima della stipula del negozio richiamato nella domanda, con conseguente assenza, secondo l’Amministrazione, di un valido titolo di conduzione.

AGEA disponeva la sospensione cautelativa delle erogazioni e, in mancanza delle integrazioni documentali richieste, adottava il provvedimento di accertamento definitivo del credito per indebita percezione di contributi comunitari, quantificato in oltre settantamila euro. Il ricorrente impugnava l’atto, deducendo l’erroneità del presupposto, l’intervenuta decadenza dall’obbligo restitutorio, il difetto di motivazione e l’illegittimità degli oneri istruttori impostigli. Nelle more decedeva il ricorrente e il processo, dopo l’interruzione, proseguiva su riassunzione dell’erede.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il ricorso e muove dal presupposto posto a base dell’atto. Il contratto verbale richiamato nella domanda prevedeva la decorrenza dall’11 novembre 2007 e la durata biennale. La data indicata, osserva il Tribunale, non segna il momento della pattuizione, ma solo quello dal quale iniziano gli effetti del contratto, che ben può essere stato concluso in data anteriore. È verosimile, e conforme alla pratica dei contratti agrari, che le parti fissino come termine di decorrenza l’inizio dell’annata agraria.

Non vi è prova della data effettiva dell’accordo, ma neppure risulta alcuna opposizione da parte di chi avrebbe potuto opporsi, cioè gli eredi della proprietaria. L’art. 9, comma 2, del D.M. n. 1922/2015 prevede che l’assenza di opposizioni consenta all’agricoltore di ottenere gli aiuti e demanda agli Organismi pagatori l’accertamento in sede istruttoria. Tale verifica non è stata svolta e l’onere non poteva essere trasferito al privato, come preteso con gli inviti a produrre dichiarazioni sostitutive degli eredi.

Il Tribunale accoglie anche la censura di difetto di motivazione. Il ricorrente aveva rappresentato, con le memorie procedimentali, di essere comunque legittimato in forza del contratto del 20 ottobre 2003, con decorrenza dall’11 novembre 2003 e durata triennale, tacitamente rinnovato per mancanza di disdetta. Sul punto l’atto impugnato non reca alcuna motivazione.

Richiamando gli artt. 1, 2 e 4 della legge n. 203 del 1982, il Collegio ricorda che i contratti agrari hanno durata minima inderogabile di quindici anni e che la disdetta va comunicata almeno un anno prima della scadenza. L’art. 45 consente deroghe assistite dalle organizzazioni professionali, ma la volontà in deroga deve essere inequivoca, non bastando la previsione di una durata minore, come affermato da Cass. civ., sez. III, n. 2082 del 2014. Nella specie la clausola non esclude il rinnovo tacito, che pertanto non può dirsi verificato.

Caduto il carattere indebito dell’aiuto, il provvedimento è annullato e le somme eventualmente versate vanno restituite. Richiamando Cass. civ., sez. I, n. 32521 del 2018 e Cons. Stato, sez. VI, n. 2865 del 2021, il Tribunale qualifica l’obbligazione come debito di valuta, con interessi legali dalla domanda ed esclusione della rivalutazione in difetto di prova del maggior danno. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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