Porto d’armi, conflittualità di vicinato e diniego di rinnovo (TAR Toscana n. 2109 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo del porto d’armi sono subordinati a una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, volta non a sanzionare condotte illecite ma a prevenire i delitti e i sinistri che possono derivare dalla disponibilità di armi. Il giudizio negativo di affidabilità non richiede un accertamento penale dei fatti, né una condanna, essendo un giudizio prognostico sul rischio di abuso del titolo, per certi versi più stringente del giudizio di pericolosità sociale. L’esistenza di una conflittualità di vicinato sfociata in reciproche querele, anche se rimesse, e in una lesione fisica costituisce elemento sufficiente a fondare il diniego. Non è dirimente la condotta impeccabile tenuta successivamente ai fatti, avendo il provvedimento finalità essenzialmente preventiva.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Siena ha rigettato la sua istanza di rinnovo del porto d’armi per uso sportivo. La motivazione del diniego si fondava su un’aggressione fisica che il ricorrente avrebbe posto in essere nei confronti di una vicina di casa, la quale aveva presentato querela, poi rimessa.

Davanti al giudice amministrativo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 10, 11 e 43 del R.D. n. 773 del 1931, lamentando eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché il difetto del requisito dell’attualità della valutazione, per non aver l’Amministrazione adottato alcun provvedimento sospensivo nell’immediatezza della querela. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 287/2024.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge entrambe le censure. Osserva che il ricorrente non contesta la situazione di conflittualità con i vicini di casa, sfociata in reciproche querele poi rimesse vicendevolmente. Tale circostanza, secondo il Collegio, è di per sé sufficiente a negare la licenza o il suo rinnovo.

Sul punto richiama la giurisprudenza amministrativa, anche dello stesso Tribunale, secondo cui l’esistenza di una conflittualità condominiale giustifica il diniego (TAR Toscana, sez. II, n. 254 del 2020; n. 354 del 2019), così come il verificarsi di comportamenti minacciosi e violenti (TAR Toscana, sez. II, n. 221 del 2020; n. 1321 del 2019).

Il Collegio precisa che i poteri discrezionali attribuiti dagli artt. 39 e 43 R.D. n. 773/1931 non hanno natura sanzionatoria né implicano un giudizio di illiceità sui comportamenti dell’interessato, ma mirano a prevenire i sinistri derivanti da un uso inappropriato delle armi (Cons. Stato, Sez. III, n. 3763 del 2014). Il giudizio sotteso al divieto di detenzione non è di pericolosità sociale, ma un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, che può fondarsi anche su situazioni non sfociate in condanne o in misure di pubblica sicurezza (Cons. Stato, Sez. III, n. 1843 del 2019).

Quanto all’attualità del requisito, il Tribunale rileva che gli episodi sono sufficientemente ravvicinati: il porto d’armi era stato rilasciato nel 2017, i fatti sono successivi e il procedimento penale si è definito il 4 marzo 2019 con sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela. La Questura ha esaminato le circostanze nel corso del 2023, in sede di istruttoria dell’istanza di rinnovo. La conflittualità, con lesioni guaribili in cinque giorni, maturata nell’ambito di rapporti di vicinato per futili motivi, ha correttamente suggerito una valutazione prudenziale a tutela della pubblica e privata incolumità. Il ricorso è pertanto infondato e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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