Revoca della parità scolastica e obbligo di previa diffida a regolarizzare (TAR Marche n. 275 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della parità scolastica per il tasso di assenteismo degli alunni è legittima solo all’esito di un procedimento che garantisca all’istituto la previa diffida a regolarizzare, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del DM n. 83/2008. Il tasso di assenza può fondare la revoca solo dopo accurati accertamenti ispettivi, corretti con i rilievi dell’istituto e comparati con i risultati degli studenti, così che le anomalie risultino di gravità tale da giustificare una misura configurata come extrema ratio. La concessione del termine risponde ai principi di proporzionalità, di libertà di insegnamento e di libera iniziativa economica, e impone che il provvedimento finale dia conto delle controdeduzioni e accerti in concreto la persistenza delle irregolarità. L’omessa attivazione di tale scansione determina l’illegittimità del decreto di revoca.

Il Fatto

L’istituto scolastico paritario ricorrente ha impugnato il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale ha disposto la revoca totale dello status di scuola paritaria a partire dall’anno 2024-2025, unitamente all’atto di avvio del procedimento. La revoca si fondava sul tasso di assenteismo delle classi riscontrato nel corso delle visite ispettive.

Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 174 del 2024, rilevando la mancata concessione del termine di cui all’art. 5, comma 4, del DM n. 83/2008. L’ordinanza non è stata appellata e il ricorso è pervenuto alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso sotto il profilo assorbente della mancata concessione del termine per la regolarizzazione. Il Tribunale aveva già censurato la medesima scelta dell’Amministrazione in un precedente ricorso tra le stesse parti, concluso con l’annullamento di un nuovo provvedimento di revoca.

La revoca è stata disposta per il tasso di assenteismo riscontrato durante le visite ispettive. Secondo la giurisprudenza richiamata, sulla scorta degli artt. 1, legge n. 62 del 2000, e 1-bis e 5, decreto-legge n. 250 del 2005, il tasso di assenza può costituire motivo di revoca solo all’esito di accurati accertamenti ispettivi. Nella specie le visite sono state soltanto tre, concentrate in poco più di un mese. I dati accertati devono poi essere corretti con i rilievi dell’istituto e comparati con i risultati degli studenti, perché le anomalie siano di gravità tale da giustificare una misura configurata come extrema ratio (Cons. Stato Sez. VII n. 9127 del 2024).

Non è condivisibile la tesi dell’Amministrazione secondo cui l’assenteismo costituirebbe irregolarità non rimovibile e dunque tale da determinare automaticamente la revoca. Il termine per la regolarizzazione consente infatti una migliore valutazione delle misure poste in atto dall’istituto (Cons. Stato Sez. VII ord. n. 4500 del 2024). Anche in casi di irregolarità non sanate si è rimarcata la necessità che l’invito alla regolarizzazione sia effettivamente formulato, almeno in maniera sostanziale (TAR Sicilia, Catania, n. 3464 del 2024).

Nel caso concreto non è rispettato l’iter procedimentale definito dai DM n. 267/2007 e n. 83/2008: la comunicazione di avvio del procedimento non contiene inviti alla regolarizzazione e il decreto di revoca è una sostanziale replica dell’avvio, corredata dal sintetico respingimento delle osservazioni. La concessione del beneficio risponde all’esigenza di evitare che vengano meno realtà scolastiche già accreditate, applica i principi di proporzionalità e di libertà di insegnamento e iniziativa economica, e la previa diffida costituisce espressione del principio della fiducia e del principio del risultato (TAR Lazio n. 10825 del 2023). Il rafforzamento del contraddittorio deve trovare evidenza nel provvedimento finale, che deve dare atto delle controdeduzioni e accertare in concreto la persistenza delle irregolarità (TAR Campania, Salerno, n. 8133 del 2024). Tale scansione non è stata rispettata e il ricorso è accolto, con annullamento del decreto di revoca. Le spese sono compensate per la complessità della normativa e le oscillazioni giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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