AGEA non può disapplicare gli atti del Comune sulle concessioni pascolive (Cons. Stato n. 1809 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’organismo pagatore è tenuto a non erogare fondi europei in presenza di irregolarità, ma non dispone di alcun potere di disapplicazione degli atti amministrativi adottati da altre amministrazioni. In particolare, AGEA non può considerare tamquam non essent i contratti di concessione demaniale definiti dal Comune concedente, assumendo come presupposto della propria decisione la risoluzione di diritto ex art. 94, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 che il Comune ha invece revocato, sostituendo la mandataria colpita da interdittiva. Il potere dell’Agenzia rispetto alle concessioni si colloca a valle, nel procedimento di riconoscimento e liquidazione dei premi, e non si estende a sindacare in via incidentale la legittimità degli atti di altri enti. Ne deriva l’illegittimità del provvedimento di decadenza dagli aiuti PAC fondato su un titolo di conduzione che l’ente concedente ha mantenuto in vita.
Il Fatto
Una azienda agricola partecipa con altre imprese a un raggruppamento aggiudicatario di pascoli demaniali nel Comune, indicati come superfici a prato permanente nella domanda unica PAC e in due domande di sviluppo rurale per il 2021. Nel marzo 2022 il Prefetto emette informazione antimafia interdittiva nei confronti della mandataria; il Comune dichiara la risoluzione di diritto delle concessioni ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Il raggruppamento modifica poi il proprio assetto ai sensi dell’art. 48, comma 17, d.lgs. n. 50/2016, escludendo la mandataria infiltrata; il Comune, preso atto del subentro della nuova mandataria e della fideiussione a copertura dei canoni, revoca la risoluzione.
AGEA si discosta da tale determinazione: ritiene che l’interdittiva abbia fatto venire meno in via definitiva il titolo di conduzione delle superfici e dichiara la decadenza dai contributi già erogati, intimando la restituzione di oltre 262.000 euro con interessi. Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, accoglie il ricorso. AGEA appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce i presupposti dell’atto impugnato. AGEA ha agito in forza dei compiti di organismo pagatore nazionale e dell’art. 58, par. 1, Reg. UE n. 1306/2013, che impone di recuperare i pagamenti indebiti. Da qui la tesi, esposta nel terzo motivo, secondo cui l’Agenzia avrebbe potuto dichiarare la decadenza persino in assenza di una determinazione del Comune. La Sezione respinge l’impostazione: manca una base normativa che attribuisca all’organismo pagatore un potere analogo a quello dell’art. 5 della legge n. 2248/1865, allegato E, e il ruolo di soggetto destinatario dell’informativa può essere assunto solo a valle, nel procedimento di riconoscimento dei premi.
La Corte richiama la propria sentenza n. 2132/2025, che ha escluso la possibilità per AGEA di considerare tamquam non essent i provvedimenti altrui, pena la lesione della certezza e della stabilità degli atti amministrativi e l’aggiramento delle regole dell’autotutela. L’Agenzia deve attivare i rimedi ordinari: sollecitare l’autotutela, impugnare in via giurisdizionale ove legittimata, segnalare le irregolarità agli organi di controllo. Il Collegio valorizza il contegno processuale di AGEA, che, nonostante due ordinanze istruttorie, ha omesso la relazione richiesta sull’origine e sul regime dei fondi, così da rendere impossibile verificare il fondamento del potere esercitato.
Quanto al primo motivo, gli artt. 92 e 94 d.lgs. n. 159/2011 non attribuiscono ad AGEA i poteri dell’ente concedente. L’Agenzia non può prescindere dal potere di conservazione del rapporto esercitato dal Comune, unico portatore dell’interesse pubblico coinvolto. Sul secondo motivo, non sussistendo il potere di disapplicazione, AGEA non è legittimata a censurare le modalità con cui il Comune ha gestito la concessione, avendo semmai scelto di autovincolarsi richiamando l’art. 48 d.lgs. n. 50/2016 in un contratto attivo.
Il quarto motivo è parimenti infondato: la difesa dell’Agenzia non ha chiarito l’incidenza del diritto UE sulla vicenda. La Corte conferma la valutazione del primo giudice: al momento della costituzione del raggruppamento la parte appellata non poteva prevedere l’interdittiva sopravvenuta oltre un anno dopo, circostanza eccezionale per l’impresa in buona fede. L’appello è rigettato, con spese liquidate in 3.000 euro; restano assorbite le istanze e i motivi non scrutinati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.