Revocazione per errore di fatto: irrilevante il sottotetto non decisivo (Cons. Stato n. 1803 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. ricorre solo quando la decisione sia fondata su un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sulla supposizione dell’inesistenza di un fatto positivamente provato, sempre che quel fatto non abbia costituito punto controverso e sia stato decisivo in senso causale. Non integra errore di fatto revocatorio l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, né l’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio: in questi casi si configura un errore di giudizio, non censurabile con la revocazione. Il giudizio di revocazione, rimedio di carattere eccezionale, non può trasformarsi in un ulteriore grado del merito. Il documento “decisivo” ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. è quello che, se conosciuto, avrebbe condotto a diverso convincimento, ma la parte deve dimostrare la diligenza nell’acquisizione e l’assenza di comportamenti ostativi dell’avversario. Le eccezioni di giudicato parziale, in controversia sulla legittimità di un titolo edilizio, sono infondate quando i comproprietari ricorrenti restano litisconsorti necessari.
Il Fatto
Una società ottiene nel 2008 dal Comune un permesso di costruire per ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione su un lotto confinante con la proprietà dei privati ricorrenti. Questi impugnano il titolo davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione delle distanze e delle altezze previste dalle norme tecniche del piano regolatore. Nel 2010 la società presenta una DIA in variante sostanziale, riducendo volumetria e arretrando il corpo B. Il TAR dichiara il ricorso improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse.
In appello il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10049 del 2024, accoglie in parte: ritiene procedibili le censure sul corpo A e sul corpo C e accoglie il ricorso limitatamente al fabbricato C, realizzato in aderenza in contrasto con l’art. 16.2.1 delle n.t.a. Avverso tale sentenza la privata propone revocazione per errore di fatto sulla rinuncia all’abitabilità del sottotetto del corpo A e per documento nuovo; il Comune propone autonoma revocazione sul corpo C, deducendo l’omessa lettura della nota alla stessa previsione tecnica.
La Motivazione della Corte
I due ricorsi vengono riuniti, essendo palese il disposto dell’art. 96, comma 1, cod. proc. amm.. Le eccezioni di rito del Comune sono respinte: la controversia non è inscindibile, l’altro originario appellante è cointeressato e non parte necessaria; la morte dell’originaria ricorrente non incide sulla legittimazione dei figli, comproprietari.
Sul primo motivo della privata la Corte chiarisce la natura dell’errore di fatto revocatorio: deve derivare da una pura e semplice errata percezione del materiale, non dall’interpretazione. Richiama Ad. Plen. n. 1 del 2013, Ad. Plen. n. 2 del 2010 e Ad. Plen. n. 5 del 2014. La sentenza revocata, osserva il Collegio, ha fondato il rigetto su più elementi; l’uso abitativo del sottotetto è solo un elemento aggiuntivo, introdotto dall’avverbio “anche”, e non quello decisivo. Manca quindi il nesso causale.
Il secondo motivo, fondato sull’art. 395, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è inammissibile: il contratto di compravendita del 2011 non è decisivo, perché l’abitabilità non era l’unica ragione del rigetto; la copia poteva essere richiesta prima, l’atto essendo intervenuto in primo grado; manca la prova della diligenza e alcun comportamento ostativo della controparte.
Quanto al ricorso del Comune, la Corte ritiene che la “nota” all’art. 16.2.1 delle n.t.a introduca una regola interpretativa, ma la sua lettura involge canoni ermeneutici e non la percezione materiale degli atti: semmai errore di diritto, come tale non revocabile. Nel merito, la sentenza revocata aveva trascritto la disposizione, con il richiamo alla deroga; e il limite dei “disposti legislativi vigenti” non può estendersi agli artt. 877 e 880 cod. civ. sulla costruzione in aderenza, dovendosi leggere nel contesto.
I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, con le spese compensate secondo soccombenza e liquidate nei rispettivi importi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 877 c.c. – Costruzioni in aderenza
- Art. 880 c.c. – Presunzione di comunione del muro divisorio
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione