Variante PGT e aree agricole strategiche: discrezionalità comunale e affievolimento dell’affidamento (TAR Lombardia n. 1699 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pianificazione urbanistica il Comune è titolare di un’ampia discrezionalità, con la conseguenza che la posizione del privato è recessiva rispetto alle determinazioni dell’Amministrazione, sindacabili dal giudice amministrativo solo per arbitrarietà o irragionevolezza manifeste ovvero per travisamento dei fatti. La tutela dell’affidamento qualificato del privato alla conservazione di una specifica destinazione del suolo è riservata a casi eccezionali e non opera in assenza di una situazione legittimante, quale l’approvazione di un piano attuativo o l’avvio formalizzato di un’operazione di riqualificazione edilizia. Ne consegue che la potestà pianificatoria non è soggetta al divieto di reformatio in peius e l’interesse del privato alla conferma della previgente disciplina resta interesse di mero fatto. La variante che recepisce doverosamente le prescrizioni del P.T.C.P. e che, nel disciplinare le aree agricole, rispetti il limite di copertura previsto dalla normativa regionale, non integra vizio di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente, imprenditore agricolo nel settore florovivaistico, è proprietario di un compendio di circa 8.450 mq adiacente al proprio plesso aziendale, classificato dai previgenti strumenti urbanistici come area agricola e destinato dal P.G.T. del 2014 a consentire l’edificazione per esigenze dell’azienda agricola. Con la variante generale, adottata con deliberazione consiliare del 26 ottobre 2022 e approvata con deliberazione del 23 maggio 2023, il Comune ha ricompreso tale comparto nelle Aree verdi di salvaguardia ambientale, sottoponendolo a un limite di impermeabilizzazione del 20% della superficie fondiaria e a limitazioni in materia di recinzione del fondo.

Il ricorrente ha presentato osservazioni, chiedendo il riconoscimento della destinazione agricola semplice e di un indice edificatorio pari ad almeno il 40%, con eliminazione dei vincoli ritenuti restrittivi. Le osservazioni sono state respinte. Ha quindi impugnato gli atti pianificatori, deducendo violazione dei principi costituzionali e delle regole di concorrenza, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, oltre all’asserita influenza del Sindaco, titolare di un’azienda concorrente, sulla fase di redazione e di voto. Ha chiesto altresì l’accertamento del proprio diritto di edificare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità, ritenendo il ricorso infondato nel merito. La variante ha inserito l’ambito nelle aree verdi di salvaguardia ambientale, che il P.T.C.P. di Lecco ricomprende tra gli Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico a prevalente valenza ambientale e nelle parti non boscate di interesse per la continuità della rete verde. Le controdeduzioni alle osservazioni risultano coerenti con tale disciplina, che già in precedenza prevedeva il divieto di recinzione e il limite di impermeabilizzazione del 20%.

Quanto alla posizione del Sindaco, il Tribunale esclude la violazione del principio di imparzialità, poiché l’amministratore non ha preso parte né alla seduta di adozione né a quella di approvazione della variante. Il Collegio richiama l’art. 78, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000, che esclude l’obbligo di astensione per i provvedimenti di carattere generale quali i piani urbanistici in assenza di correlazione immediata e diretta con specifici interessi dell’amministratore, e osserva che l’art. 63 del D. Lgs. n. 267 del 2000 non annovera la titolarità di un’impresa tra le cause di incompatibilità (richiamando Cons. Stato n. 652 del 2024 e Cons. Stato n. 4129 del 2023).

Nel merito della disciplina dei suoli, i giudici ribadiscono l’ampia discrezionalità del Comune e richiamano il paradigma dell’affidamento qualificato, che opera solo in casi eccezionali: superamento degli standard minimi, convenzioni edificatorie già stipulate, giudicati recanti riconoscimento del diritto di edificare, modificazione in zona agricola di un’area interclusa da fondi edificati. Esclusa la sussistenza di alcuna situazione legittimante, la potestà pianificatoria non è soggetta al divieto di reformatio in peius (tra i precedenti, Cons. Stato n. 9758 del 2023, Cons. Stato n. 21 del 2023 e Corte cost. n. 179 del 2019). Le censure attengono al merito delle scelte e riflettono un punto di vista soggettivo non sindacabile.

La Corte rileva inoltre che il P.T.C.P. ha efficacia prescrittiva e prevalente sui piani comunali ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005, consentendo al Comune solo misure di maggior tutela. Le limitazioni alla recinzione sono legittime in ambiti paesaggisticamente sensibili, dovendosi garantire la continuità della rete verde. Quanto all’attività edificatoria, l’art. 59, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2005 fissa per le aziende orto-floro-vivaistiche il rapporto di copertura massimo del 20% sull’intera superficie aziendale (richiamata Corte cost. n. 175 del 2019). Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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