Sgombero di immobile confiscato: atto vincolato e irrilevanza dei diritti abitativi (Cons. Stato n. 1808 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di sgombero di un immobile confiscato alla criminalità organizzata, equiparabile allo sfratto ex art. 2-decies, comma 2, legge n. 575/1965, oggi trasfuso nell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, costituisce atto vincolato e dovuto, non condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene. A seguito della confisca definitiva i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi, ex art. 45, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, e la confisca determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto diritti personali di godimento, ex art. 52, comma 4, d.lgs. n. 159/2011. Il carattere vincolato dell’atto esclude la necessità di una ponderazione tra interesse pubblico e interesse abitativo degli occupanti, non essendo configurabile in capo a costoro una posizione giuridica meritevole di tutela. La cognizione del giudice amministrativo resta limitata all’ordinanza di sgombero e non si estende ai vizi della confisca, devoluti al giudice penale.

Il Fatto

Gli appellanti occupavano un immobile confiscato alla criminalità organizzata e chiedevano l’annullamento dell’ordinanza di sgombero emessa dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Il TAR Lazio, con sentenza n. 9300 del 2024, aveva respinto il ricorso. Propongono appello deducendo quattro motivi, tutti volti a contestare la legittimità dello sgombero in relazione alla confisca e alla loro posizione di occupanti.

In particolare, gli appellanti lamentano che il primo giudice avrebbe trascurato il rapporto tra confisca e destinazione del bene, la loro estraneità al procedimento di prevenzione, la mancata partecipazione procedimentale e l’irragionevole brevità del termine per il rilascio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi e li ritiene infondati. La confisca opera come cesura legale dei rapporti relativi all’immobile e lo sgombero costituisce esercizio necessitato di un potere autoritativo. Richiamando la propria giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, n. 720 del 2025), la Sezione ribadisce che il bene confiscato assume un’impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo dalle finalità pubbliche, e che il provvedimento di sgombero non necessita di ulteriore motivazione.

Quanto al rapporto tra confisca e destinazione, la Corte ribadisce che lo sgombero è atto dovuto ex art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, non condizionato dalla previa destinazione del bene (Cons. Stato, Sez. III, n. 5561 del 2017; n. 4813 del 2022). Ne deriva l’improponibilità delle censure sulla mancata motivazione in ordine a profili estranei all’atto.

La Corte esclude poi che possano assumere rilievo i vizi della confisca: l’accertamento dei confini del provvedimento e dell’eventuale estraneità del terzo in buona fede spetta al giudice penale (Cass. pen., Sez. II, n. 10471/2014), restando la cognizione amministrativa limitata all’ordinanza di sgombero. Sull’omessa comunicazione di avvio, opera l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, stante il carattere vincolato dell’atto.

Quanto al titolo di detenzione, anche nell’ipotesi di un contratto di locazione, l’art. 52, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 stabilisce che la confisca definitiva determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto diritti personali di godimento. Nessun onere ulteriore gravava sull’Agenzia oltre a dare conto della definitività del decreto di confisca. La Corte esclude altresì l’applicabilità analogica della normativa fallimentare, riferita alla fase di sequestro, e conferma l’irrilevanza delle esigenze abitative, non essendo configurabile un diritto inviolabile al domicilio in contrapposizione all’interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. III, n. 9832 del 2025). L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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