Criteri nazionali per l’analisi dei rischi degli impianti di desalinizzazione (Cons. Stato n. 663 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata qualificazione formale di un atto come regolamento non elude l’applicazione delle forme e delle procedure di cui all’art. 17 della legge n. 400/1988, quando l’atto presenti i caratteri della generalità, dell’innovatività e dell’astrattezza, operando per classi tipiche di situazioni. Il termine per l’adozione di un regolamento, pur se decorso, ha natura meramente sollecitatoria, essendo ammissibile un potere regolamentare autonomo del Governo. In materia di tutela della salute, competenza concorrente, il legislatore statale può disciplinare anche con norme secondarie l’esercizio di funzioni amministrative, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost.
Il Fatto
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso al Consiglio di Stato, per il parere obbligatorio, lo schema di regolamento recante i criteri di indirizzo nazionali per l’analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione, adottato in attuazione dell’art. 12, comma 4, della legge n. 60/2022, come modificato dal decreto-legge n. 39/2023. Il provvedimento, preceduto dal concerto del Ministero della salute e dall’intesa della Conferenza unificata, definisce gli obblighi dei gestori degli impianti ai fini del rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni allo scarico.
La Motivazione della Corte
La Sezione consultiva premette che il termine di centottanta giorni previsto dalla norma primaria per l’adozione del regolamento risulta ampiamente decorso, ma ne afferma la natura meramente sollecitatoria, richiamando il consolidato orientamento che riconosce la generale ammissibilità di un potere regolamentare autonomo del Governo. Sul piano del riparto di competenze, il Collegio distingue tra i rischi ambientali, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. s), Cost., e i rischi sanitari, afferenti alla competenza concorrente ex art. 117, comma 3, Cost., legittimando l’intervento statale sulla base del principio di sussidiarietà.
Quanto alla natura dell’atto, il Consiglio di Stato condivide la scelta dell’Amministrazione di adottare un regolamento ministeriale ex art. 17, commi 3 e 4, legge n. 400/1988, rilevando come la mancata qualificazione formale non valga ad escludere l’applicazione delle forme regolamentari, attesa la portata generale, innovativa e astratta delle disposizioni. Di conseguenza, l’atto deve essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, con adeguata evidenza nel Preambolo e nell’explicit dello schema.
Nel merito dell’articolato, la Sezione formula numerose osservazioni. In primo luogo, segnala l’opportunità di riformulare l’art. 1, comma 3, che esclude dall’ambito di applicazione gli impianti di capacità inferiore a 1 L/s, rimettendo alle regioni la potestà di stabilire regole semplificate: tale scelta restrittiva non trova fondamento nella disciplina primaria e necessita di un quadro di principi essenziali per garantire un livello minimo di uniformità. Quanto all’art. 3, il Collegio evidenzia la mancata previsione di effetti per l’omessa presentazione della relazione tecnica, l’assenza di parametri per il riferimento alle “tecnologie più avanzate” e l’eccessiva discrezionalità lasciata al gestore nella caratterizzazione dell’area di scarico, suggerendo di trasferire le previsioni prescrittive dagli allegati al corpo del regolamento.
Con riguardo all’art. 4, il parere rileva che il rilascio dell’autorizzazione allo scarico non può essere subordinato alla sola dimostrazione della non sostenibilità di utilizzi alternativi della salamoia, dovendosi preservare il potere valutativo dell’autorità competente. Infine, sull’art. 8, la Sezione auspica la definizione della categoria dei “soggetti interessati” e una modulazione della fase transitoria che eviti l’automatica decadenza delle autorizzazioni già rilasciate, nonché l’inserimento di una disposizione in tema di valutazione dell’impatto della regolazione.
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