Agevolazioni energivori: onere di motivazione e contraddittorio sulla classe VAL (TAR Lombardia n. 3586 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La CSEA, ove non ritenga di accogliere la dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa attesta il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del DM 21 dicembre 2017 ai fini dell’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia, ha l’onere di motivazione specifica e di previo contraddittorio. L’attribuzione d’ufficio di una classe di agevolazione diversa da quella dichiarata integra un vizio procedimentale non sanabile mediante mere conferme successive. La rettifica della dichiarazione dei requisiti non costituisce atto a contenuto vincolato e deve indicare i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda. Il richiamo, operato per la prima volta in una memoria non depositata, a norme della deliberazione ARERA integra integrazione postuma della motivazione, inammissibile. La domanda di restituzione di somme pagate senza impugnazione di un atto amministrativo e sulla base di regole ad applicazione vincolata appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

La società ricorrente, impresa siderurgica in amministrazione straordinaria, ha impugnato le comunicazioni della CSEA del 2020 con cui le è stato intimato il pagamento della contribuzione minima alle fonti rinnovabili (oneri c.d. ASOS) per l’annualità 2018, per un importo superiore a otto milioni di euro. La società assumeva di essere stata erroneamente inserita nella classe di agevolazione provvisoria VAL.1 anziché VAL.4, quest’ultima corrispondente ai dati dichiarati e a un’intensità elettrica superiore al 50%.

Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato l’intimazione del 2021 e il relativo elenco aggiornato, nonché la nota di contestazione del 2023. Ha inoltre agito per l’accertamento del diritto al rimborso del contributo energivori versato per l’annualità 2017. Il giudizio, inizialmente radicato davanti al TAR Lazio, è stato riassunto davanti al TAR Lombardia dopo la declaratoria di incompetenza territoriale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità fondate sulla mancata impugnazione degli atti presupposti: la ricorrente non contesta l’illegittimità del DM 21 dicembre 2017 né della deliberazione ARERA n. 921/2017/R/EEL, ma la loro scorretta applicazione. Anche l’eccezione relativa agli elenchi intermedi è infondata: l’elenco aggiornato nel 2020 non è meramente confermativo, in quanto adottato all’esito di ulteriori fasi istruttorie e posto a base delle intimazioni impugnate.

Nel merito, il Tribunale richiama la Direttiva 2003/96/CE e la disciplina attuativa, rilevando che la dichiarazione della ricorrente si fondava sull’intensità elettrica rispetto al VAL superiore al 50%. Gli elementi di fatto posti a base dell’attribuzione della classe VAL.1 non risultano indicati né nell’elenco né negli atti di intimazione, e non sono stati contestati dall’amministrazione. Il generico rinvio alle difese svolte davanti al TAR Lazio, non depositate, non vale a fondare la contestazione dei dati dichiarati.

Il Collegio sottolinea che non è stato seguito il procedimento previsto dall’allegato A alla deliberazione 285/2018/R/eel, che impone, in presenza di significative discordanze, la sospensione dell’inserimento, la richiesta di chiarimenti e l’eventuale approfondimento istruttorio. Non risulta aperto alcun contraddittorio preventivo. Il procedimento di esclusione dall’elenco non è stato mai concluso. Le successive intimazioni del 2021 e del 2023 partecipano degli stessi vizi, senza alcuna sanatoria.

Quanto alla domanda di rimborso per il 2017, il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione: la ricorrente chiede la restituzione di somme senza impugnare un atto amministrativo e quantifica il dovuto sulla base di regole desumibili direttamente dal DM 5 aprile 2013 ad applicazione vincolata, con conseguente cognizione del giudice ordinario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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