Accesso difensivo agli atti del Registro supera il filtro dell’art 18 (TAR Lombardia n. 3587 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti del Registro acquisiti dagli uffici dell’amministrazione finanziaria costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, come chiarito dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 20 del 2019. L’art. 18 del d.P.R. n. 131/1986, che subordina il rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti contraenti all’autorizzazione del giudice ordinario, deve ritenersi norma superata dalla successiva entrata in vigore della legge sul procedimento. La legge n. 241/1990 ha introdotto un modello di tutela procedimentale della riservatezza: la struttura quasi contenziosa del procedimento di accesso è idonea a comporre i conflitti tra i diversi interessi in via amministrativa. L’istanza è adeguatamente motivata quando espone il collegamento tra la posizione dell’istante e l’atto richiesto e il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione e la situazione finale da tutelare.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato una proposta di acquisto su un immobile milanese. La proposta era stata rifiutata dagli agenti immobiliari per la precedenza temporale di altra offerta, registrata presso l’ufficio del Registro il 30 gennaio 2024. Ritenendo lesiva la condotta degli intermediari, l’istante ha avviato un procedimento di mediazione per il risarcimento del danno da mancata conclusione del contratto. Per sostenere quella pretesa ha chiesto all’Agenzia delle Entrate l’accesso alla proposta del terzo e agli atti successivi relativi al medesimo immobile.
La Direzione provinciale I di Milano ha negato l’accesso con comunicazione del 31 maggio 2024. Il diniego si fondava su due rilievi: l’assenza di un interesse tutelato indicato dall’istante e il fatto che l’art. 18 del d.P.R. n. 131/1986 riserverebbe ai terzi il rilascio di copie solo previa autorizzazione del giudice ordinario. Da qui il ricorso al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato e affronta anzitutto il profilo della legittimazione e dell’interesse ad agire. L’istanza collega chiaramente la posizione della ricorrente all’atto richiesto: la sua proposta e quella oggetto di accesso riguardano lo stesso immobile. Quanto all’interesse, il Tribunale richiama la Adunanza plenaria n. 4 del 2021 e valorizza il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione e la situazione finale da curare. La conoscenza dell’atto del terzo è indispensabile per accertare l’effettiva data di formazione della proposta concorrente, elemento decisivo ai fini risarcitori.
Superato il vaglio dell’interesse, il TAR esamina il secondo argomento del diniego. Richiamata la Adunanza plenaria n. 20 del 2019, il Collegio ribadisce che le dichiarazioni e gli atti acquisiti dagli uffici finanziari costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso difensivo ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. Anche gli atti del Registro, in quanto acquisiti dall’amministrazione finanziaria, seguono quella disciplina.
Da qui la conclusione sull’art. 18 del d.P.R. n. 131/1986. La norma, nel testo richiamato, consente il rilascio di copie ad altre persone “soltanto su autorizzazione del pretore competente”. Per il Tribunale si tratta di disposizione superata dalla successiva entrata in vigore della legge sul procedimento. Il modello anteriore affidava la tutela della riservatezza al giudice, nella logica di un conflitto risolto in sede giurisdizionale. La legge 7 agosto 1990 n. 241 ha introdotto un principio diverso: la riservatezza è tutelata all’interno del procedimento, attraverso una struttura quasi contenziosa idonea a comporre gli interessi di tutte le parti in conflitto.
Il ricorso è quindi accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione di esibire i documenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000,00 oltre accessori; nulla si dispone nei confronti dei controinteressati.
Nota della Redazione
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