La nota del giudice dell’esecuzione non prova la ruralità per le agevolazioni (Cass. civ. Sez. V n. 1915 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, la nota del giudice dell’esecuzione che dia atto della ruralità e della pertinenzialità dei fabbricati compravenduti all’asta non vincola l’amministrazione finanziaria, la quale non è parte del procedimento di aggiudicazione. Il giudice tributario, pertanto, non può desumere la spettanza del beneficio dalla sola nota del giudice dell’esecuzione, che attiene alla registrazione del decreto di trasferimento, restando necessario un autonomo accertamento di merito sulla sussistenza dei requisiti. Il ricorso per cassazione non è inammissibile per difetto di autosufficienza quando indichi puntualmente il contenuto degli atti richiamati e ne segnali la presenza negli atti del giudizio di merito, senza che sia imposta l’integrale trascrizione.

Il Fatto

Una società agricola acquistava all’asta, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, terreni e fabbricati sovrastanti. L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di liquidazione, ritenendo non assolto l’onere di provare la ruralità dei fabbricati, non annotati nei registri catastali secondo i criteri del D.M. 26 luglio 2012. La società versava le somme e presentava istanza di rimborso, sulla quale si formava il silenzio-rifiuto dell’amministrazione.

La contribuente impugnava il silenzio-rifiuto e otteneva ragione in primo grado, con decisione confermata in appello dalla CTR Calabria. I giudici di merito fondavano il riconoscimento del beneficio sulla nota del giudice dell’esecuzione, che richiamava una consulenza tecnica attestante la strumentalità dei fabbricati all’attività agricola. L’Agenzia ricorreva in cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio. Preliminarmente respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, osservando che il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e che la produzione documentale in appello era legittima in forza dell’art. 58, secondo comma, d. lgs. n. 546 del 1992, vigente all’epoca, che in grado di appello fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

Nel merito, la questione è affrontata sotto il profilo dell’onere della prova. La sentenza di appello aveva ritenuto che i fabbricati potessero fruire dei benefici della ruralità proprio per la nota del giudice dell’esecuzione, senza però uno specifico accertamento tecnico. La Corte rileva che tale nota riguarda la registrazione del decreto di trasferimento e non può investire la spettanza dell’agevolazione nei confronti dell’amministrazione finanziaria, che non era parte del procedimento di aggiudicazione.

Di qui la cassazione con rinvio. Manca, in conseguenza, un accertamento di merito sulla sussistenza dei requisiti della pertinenzialità dei fabbricati ai terreni e all’attività agricola, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza. La prova non può essere desunta dalla nota del giudice dell’esecuzione, che attiene alla registrazione e non alla spettanza delle agevolazioni.

La Corte rileva inoltre la distonia tra sentenza e atti di parte sull’oggetto del processo e demanda al giudice del rinvio, se rilevante, il tema della relazione tra l’avviso di liquidazione e la successiva domanda di rimborso. Sul punto richiama l’orientamento secondo cui è inammissibile la domanda di rimborso di somme versate a titolo d’imposta quando il contribuente non abbia impugnato l’avviso di liquidazione nel termine di decadenza, materia indisponibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *