Aggiornamento dell’interdittiva antimafia e onere di allegare fatti nuovi (Cons. Stato n. 299 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di informazione antimafia, il pericolo di infiltrazione va accertato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti e valutati in modo unitario, senza che sia necessaria la prova dell’intervenuta infiltrazione. Nell’ipotesi di aggiornamento di una precedente interdittiva antimafia, grava sul richiedente l’onere di allegare e documentare i fatti nuovi idonei a superare la precedente prognosi infiltrativa. Il Prefetto è tenuto a valutare unicamente la valenza di tali fatti nuovi e non a riesaminare ab initio l’intero compendio indiziario già concretatosi nella precedente informativa. Le circostanze già considerate in sede di adozione dell’interdittiva e nella sentenza che ha respinto il ricorso avverso di essa non costituiscono fatti nuovi.
Il Fatto
L’appellante, una società, ha impugnato davanti al TAR il provvedimento con cui la Prefettura ha respinto la richiesta di aggiornamento ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 di una precedente interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti. Il giudice di prime cure ha respinto il gravame, ritenendo che l’informativa prefettizia poggiasse su un quadro indiziario complessivamente idoneo a sostenere la prognosi interdittiva e che l’amministrazione avesse adeguatamente valutato le ragioni poste a sostegno dell’istanza di aggiornamento.
La società ha proposto appello, lamentando che la sentenza avrebbe ripetuto le argomentazioni della Prefettura senza esaminare i motivi di ricorso, che non sarebbero stati disposti accertamenti istruttori e che sarebbe stata esclusa l’applicazione della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 senza motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricorda che l’informazione antimafia implica una valutazione discrezionale della Prefettura sul pericolo di infiltrazione mafiosa. Tale pericolo va accertato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 2212 del 2019. Gli elementi sintomatico-presuntivi vanno considerati in modo unitario.
Nel caso concreto, il provvedimento impugnato costituisce aggiornamento di una precedente interdittiva già ritenuta legittima con sentenza passata in giudicato. La Corte ritiene inconsistente la critica all’amministrazione per non avere attivato indagini a seguito della richiesta, richiamando il consolidato indirizzo secondo cui in sede di aggiornamento è onere del richiedente allegare e documentare i fatti nuovi idonei a superare la precedente prognosi, mentre il Prefetto valuta unicamente la valenza di tali fatti e non riesamina ab initio l’intero compendio indiziario.
La valutazione dell’amministrazione è immune da mende laddove ha ritenuto inidonee le circostanze addotte, in particolare le archiviazioni dei procedimenti penali a carico del legale rappresentante, in quanto sostanzialmente non nuove, già prese in considerazione dal Prefetto e dal TAR. Su tale irrilevanza si è di fatto formato un giudicato.
Quanto alla dedotta esclusiva valorizzazione dei rapporti di parentela, la Corte rileva che la tesi è stata già motivatamente disattesa dal TAR nella precedente sentenza e non può essere riproposta, essendo onere della richiedente portare elementi nuovi e concreti a comprova di una sopravvenuta dissociazione dagli ambienti criminali. L’appello è pertanto infondato e va respinto, con conferma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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