Sgombero esecutivo e acquisizione originaria al patrimonio comunale (Cons. Stato n. 298 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di sgombero di un’area acquisita al patrimonio comunale costituisce l’atto terminale esecutivo dei provvedimenti di demolizione e di acquisizione dell’opera abusiva. Tali provvedimenti, in quanto estrinsecazione dei poteri di vigilanza e repressione urbanistico-edilizia, sono dotati del carattere dell’esecutorietà e possono essere portati a esecuzione coattivamente dalla stessa amministrazione, senza intermediazione dell’autorità giudiziaria: il Comune non è tenuto ad agire iure privatorum. L’acquisizione ex art. 30 d.P.R. n. 380/2001 opera a titolo originario, con caducazione del diritto dominicale preesistente e degli altri diritti gravanti sull’area. Ne consegue che il criterio dell’anteriorità delle trascrizioni, posto a soluzione dei conflitti tra aventi causa a titolo derivativo, non è invocabile dall’acquirente concordatario, né rileva la sua buona fede. La sentenza penale di assoluzione fa stato nel giudizio amministrativo solo sui fatti materiali, non sulla qualificazione di antigiuridicità.
Il Fatto
Un’area del territorio comunale è stata oggetto di lottizzazione abusiva. Con ordinanza del 2008, adottata ex art. 30, comma 7, d.P.R. n. 380/2001, il Comune ha disposto la sospensione dei lavori, il divieto di disporre dei suoli e delle opere e ha acquisito l’area al proprio patrimonio, previa trascrizione intervenuta solo nel marzo 2023.
Nelle more, la società costruttrice è fallita. Il concordato fallimentare è stato omologato nel gennaio 2023 e il decreto è stato trascritto nell’aprile 2023. La società acquirente, divenuta titolare del compendio, e la concessionaria comodataria hanno impugnato l’ordinanza di sgombero emessa dal Comune nel marzo 2023. Il TAR Campania ha respinto il ricorso e le ricorrenti hanno appellato, contestando la proprietà comunale, l’inopponibilità della tardiva trascrizione e il valore dell’assoluzione penale per lottizzazione abusiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto impugnato. L’ordine di sgombero non è espressione di autotutela esecutiva sui beni del patrimonio disponibile, ma è il terminale esecutivo dei provvedimenti di demolizione e acquisizione. Questi ultimi, in quanto riconducibili al potere di vigilanza e repressione urbanistico-edilizia, sono dotati di esecutorietà, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 316 del 2015. Il Comune non era quindi obbligato ad agire davanti al giudice ordinario.
La Corte affronta poi il nodo dell’acquisto. L’effetto acquisitivo discende direttamente dalla legge, decorso il termine di novanta giorni dalla notifica della sospensione ex art. 30, comma 8, d.P.R. n. 380/2001. L’acquisizione è a titolo originario: il diritto dominicale preesistente e i diritti reali limitati vengono caducati. La regola dell’anteriorità delle trascrizioni opera solo tra acquirenti a titolo derivativo, non nel conflitto tra acquirente originario e acquirente derivativo. La tardiva trascrizione comunale, quindi, non inficia la legittimità dell’atto e al più rileva nei rapporti civilistici tra privati.
Il Collegio aggiunge un argomento autonomo: l’ordinanza di acquisizione è stata comunque trascritta prima del decreto di omologazione, sicché anche seguendo la tesi opposta la regola dell’anteriorità opererebbe a favore del Comune. Né l’appellante può invocare l’ignoranza dell’ordinanza, espressamente menzionata nella perizia allegata alla proposta di concordato.
Quanto all’assoluzione penale per il reato di lottizzazione abusiva, essa non vincola il giudice amministrativo sul piano della qualificazione: ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen. fa stato solo sui fatti materiali. La stessa sentenza penale precisa che le valutazioni sul reato esulano dalla legittimità urbanistica degli immobili. La legittimità dell’ordinanza di acquisizione era stata del resto confermata in sede di appello amministrativo.
Infine, la Corte esclude la violazione dei diritti partecipativi: l’ordine di sgombero è esito doveroso di un provvedimento interamente vincolato, con applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. L’appello è respinto, con condanna alle spese di Euro 3.000 oltre accessori.
Nota della Redazione
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