Condono edilizio e opere successive vietate in pendenza di istanza (Cons. Stato n. 293 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In pendenza dell’istanza di condono edilizio l’istante può intervenire sull’immobile solo nel rispetto delle procedure dell’art. 35, l. n. 47 del 1985. Le opere realizzate in difetto di tali procedure, ancorché qualificabili come manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o pertinenze urbanistiche, ripetono l’illegittimità dell’opera principale e ne impediscono la sanatoria. L’accertamento di tali interventi da parte del Comune è dirimente e rende irrilevanti la congruità dell’oblazione versata, il preventivo orientamento favorevole dell’amministrazione e la presentazione di successive istanze di condono. Il silenzio assenso non si forma per il solo decorso del termine, ma richiede la prova di tutti i requisiti sostanziali, tra cui la conservazione della conformazione planivolumetrica dell’opera. Il diniego di sanatoria è atto vincolato e non richiede motivazione sull’interesse pubblico concreto alla demolizione.
Il Fatto
La società appellante ha acquistato dalla procedura fallimentare, con decreti di trasferimento del Tribunale di Torre Annunziata, alcuni lotti del complesso sportivo sito in Ercolano. Oggetto del giudizio è il lotto comprendente una palazzina spogliatoi su due livelli, realizzata senza titolo mediante trasformazione di un preesistente fabbricato rurale. Per tale manufatto l’originaria proprietaria presentava nel 1986 istanza di condono ai sensi degli artt. 31 e ss. della legge n. 47/1985.
Nel 2022 il Comune di Ercolano ha respinto l’istanza, rilevando che il fabbricato, dopo la presentazione della domanda, era stato abusivamente ampliato in superficie e volumetria, con modifiche alle aperture e alla distribuzione interna. Il TAR Campania ha respinto il ricorso di primo grado e la società ha proposto appello con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo sul mancato coinvolgimento dei comproprietari delle aree di parcheggio. La censura è inammissibile, perché non contesta specificamente il capo di sentenza secondo cui l’istanza, riferita alla sola palazzina, sarebbe stata comunque inaccoglibile. Nel merito, la domanda del 1986 riguardava un unico manufatto e nessuna norma impone di estendere il contraddittorio ai comproprietari di beni diversi.
Quanto alla pretesa integrazione documentale riferita all’istanza del 1995, la Corte richiama l’autonomia procedimentale tra le distinte domande di condono. Il tentativo di trasferire elementi di un procedimento nell’altro contrasta con il divieto di venire contra factum proprium, essendo stata la scelta di incardinare procedimenti separati assunta dalle parti private.
Sul parere paesaggistico, la sua assenza o il suo eventuale formarsi per silentium sono irrilevanti. La Corte richiama il principio secondo cui gli interventi ulteriori su manufatti abusivi non sanati ripetono l’illegittimità dell’opera principale (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5754 del 2023). Poiché gli ampliamenti contestati non sono stati eseguiti nel rispetto dell’art. 35, comma 14, l. n. 47/1985, essi erano in radice vietati, a maggior ragione trattandosi di opere bisognevoli di permesso di costruire.
Quanto al silenzio assenso, esso non si perfeziona per il solo decorso del termine: occorre la prova di tutti i requisiti sostanziali, tra cui l’assenza di trasformazione planivolumetrica (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3661 del 2015). Inoltre, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, l’istituto non è più compatibile con la sanatoria di interventi su immobili vincolati.
Infine, il diniego di condono è atto vincolato: non richiede valutazione dell’interesse pubblico concreto, né comparazione con l’affidamento del privato, non essendo tutelabile la conservazione di una situazione abusiva che il tempo non può legittimare (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2292 del 2019). L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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