Revoca licenza trattenimenti danzanti per mancato aggiornamento impatto acustico (TAR Lombardia n. 2357 del 13.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza per l’esercizio dell’attività di trattenimenti danzanti è legittima quando il titolare, a fronte di variazioni relative alle caratteristiche del locale, non provveda all’aggiornamento della documentazione di previsione di impatto acustico, dovuto in forza dell’art. 8, comma 2, legge n. 447/1995 e delle prescrizioni specifiche contenute nella licenza stessa. Il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione generale di legittimità, non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’Amministrazione, essendo il sindacato limitato alla verifica dei profili di ragionevolezza e di attendibilità tecnica. Il parere della Commissione comunale di vigilanza attiene esclusivamente ai profili di solidità, sicurezza e igiene dell’edificio e non esonera dall’accertamento dell’impatto acustico richiesto per il distinto provvedimento autorizzatorio. La clausola con cui una nuova licenza di agibilità dichiari di sostituire quella precedente è illegittima, se non motivata e fondata su un’errata percezione della domanda.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva un complesso immobiliare articolato in una porzione chiusa e in un’area esterna, per il quale aveva ottenuto la licenza di agibilità e la licenza per l’attività di trattenimenti danzanti. A seguito di difformità riscontrate nei locali, il Comune sospendeva la licenza di agibilità e ingiungeva la demolizione del manufatto esterno, realizzato in assenza di titolo edilizio. Tali provvedimenti restavano efficaci, essendo stati confermati in primo grado e in appello.

Il Comune revocava quindi la licenza commerciale, rilevando la mancata produzione dell’aggiornamento delle condizioni acustiche dell’attività e la mancata presentazione del progetto di aggiornamento della licenza di agibilità. La società impugnava la revoca, il successivo diniego di una nuova licenza per la sola porzione chiusa e, in parte qua, la licenza di agibilità rilasciata nel 2022, nella parte in cui dichiarava di sostituire quella precedente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i tre ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva e soprassiede sull’esame delle eccezioni di improcedibilità, stante l’infondatezza nel merito del primo gravame. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 8, comma 2, legge n. 447/1995, che impone la documentazione di impatto acustico per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle discoteche, e dalla disciplina regionale che affida all’ARPA il parere obbligatorio sulla documentazione previsionale.

La revoca impugnata poggia sulla decadenza del parere ARPA, intervenuta dopo che la documentazione tecnica prodotta dalla ricorrente era risultata difforme dallo stato reale dei luoghi, con particolare riguardo all’individuazione dei recettori sensibili. La ricorrente non avversa tale decadenza e non nega che siano intervenute modifiche nei locali: si limita a contestarne l’entità, per sminuirne la rilevanza acustica. L’impugnazione della sola revoca è pertanto inammissibile per difetto di interesse.

Le censure sono comunque inammissibili sotto un ulteriore profilo. La ricorrente chiede al giudice una duplice valutazione sostitutiva della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, senza allegare profili di manifesta irragionevolezza o inattendibilità. Tale sindacato è precluso in sede di giurisdizione generale di legittimità, non potendo il giudice sostituire una soluzione tecnicamente opinabile con un’altra.

Nel merito, la Corte rileva che la valutazione acustica del 2017 era stata effettuata quando erano presenti tendaggi fonoimpedenti in PVC, successivamente rimossi, e che erano state realizzate numerose uscite di sicurezza. Tali variazioni rientrano tra quelle che la licenza imponeva di comunicare con nuova documentazione, secondo la clausola che richiama qualunque variazione relativa alle caratteristiche del locale. Una volta riscontrate le variazioni, l’unica via per escluderne la rilevanza era la predisposizione di una nuova valutazione di impatto acustico, nella specie mancante.

Quanto al diniego di licenza per la sola porzione chiusa, il Collegio esclude che il parere positivo della Commissione comunale di vigilanza sulla solidità e sicurezza dell’edificio possa esonerare dalla verifica dell’impatto acustico. La licenza di agibilità ex art. 80 TULPS e quella per i trattenimenti ex art. 68 TULPS si radicano su norme diverse e sono espressione di competenze distinte. Il parere della Commissione resta circoscritto ai profili di incolumità pubblica.

È invece fondato il ricorso avverso la licenza di agibilità del 2022. La clausola che dichiara la nuova licenza sostitutiva della precedente è non motivata e si fonda su un’errata percezione della domanda: questa riguardava una licenza per una parte del locale in attesa della definizione del contenzioso, non una variante all’agibilità preesistente. L’effetto demolitorio comprometterebbe l’interesse della ricorrente a preservare le condizioni dell’azione nel giudizio di appello pendente. Il ricorso è pertanto accolto e la clausola annullata in parte qua, con conferma del rigetto degli altri due gravami.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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