Obbligo di provvedere sull’istanza ex art. 42-bis anche in presenza di pretesa (TAR Sicilia n. 3227 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento il giudice amministrativo verifica soltanto se una rituale istanza del privato abbia determinato l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e se tale obbligo sia stato assolto, restando estranea ogni questione di merito sulla vicenda sostanziale. L’obbligo di riscontrare l’istanza non viene meno per la circostanza che l’amministrazione ritenga di essere proprietaria del compendio immobiliare occupato, né è idonea a definire il procedimento una semplice dichiarazione di intenti. La richiesta con cui il privato solleciti, in alternativa alla restituzione del bene, l’esercizio dei poteri contemplati dall’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 non rientra nelle ipotesi derogatorie tipiche in cui può escludersi l’obbligo di provvedere. L’amministrazione deve quindi definire il procedimento, anche con sommaria motivazione ai sensi dell’art. 2, primo comma, secondo periodo, della legge n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina sull’istanza del 23 marzo 2025. Con quella istanza la proprietaria aveva chiesto, in via principale, la restituzione del terreno censito al foglio di mappa 7, particella 1145, ovvero, in alternativa, l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.

Il fondo era stato interessato da un’occupazione d’urgenza disposta nel 1982 per la costruzione di un poliambulatorio. Non è mai intervenuto alcun decreto di esproprio, sebbene l’area sia stata irreversibilmente trasformata. La competenza sull’intervento è transitata nel tempo all’Azienda Sanitaria Provinciale. L’istituto si è costituito eccependo l’improcedibilità per difetto di interesse, sul presupposto di una deliberazione del 2009 dichiarativa dell’acquisizione al patrimonio immobiliare, e in subordine la cessazione della materia del contendere, richiamando una nota del 15 ottobre 2025 con cui aveva manifestato la volontà di procedere ex art. 42-bis entro novanta giorni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita l’oggetto del giudizio: nel rito sul silenzio il sindacato riguarda esclusivamente il contestato inadempimento dell’amministrazione, restando estranea ogni questione di merito relativa alla vicenda sostanziale su cui la questione si innesta. Il giudice è chiamato solo a verificare se una rituale istanza abbia determinato l’obbligo di provvedere e se questo sia stato assolto.

Il Tribunale richiama le ipotesi tipiche in cui, a fronte di un’istanza del privato, deve escludersi l’obbligo di provvedere: richiesta di atti normativi, generali, di pianificazione o di indirizzo; richiesta relativa ad attività paritetica; richiesta di intervento in autotutela; istanza identica ad altra già decisa; istanza priva dei requisiti essenziali; richiesta relativa a materia coperta dal giudicato. La richiesta in esame non rientra in alcuna di tali ipotesi derogatorie.

L’amministrazione era dunque tenuta a riscontrare l’istanza, eventualmente anche con sommaria motivazione ai sensi dell’art. 2, primo comma, secondo periodo, della legge n. 241/1990. Il Collegio precisa che la circostanza per cui l’Azienda ritenga di essere, almeno in larga parte, proprietaria del compendio non costituisce causa di esonero dal riscontro della richiesta con cui si solleciti, in alternativa alla restituzione, l’esercizio dei poteri ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.

Quanto alla parte del compendio che l’amministrazione ha manifestato l’intento di acquisire, il Tribunale esclude che una semplice dichiarazione di intenti possa considerarsi idonea a definire il relativo procedimento. La nota del 15 ottobre 2025, priva di un formale provvedimento, non ha fatto venir meno il silenzio-inadempimento.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione di definire il procedimento entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica su istanza di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, con facoltà di delega, che provvederà nel successivo termine di centoventi giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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