Annullato l’ammonimento per stalking per omessa audizione delle persone informate sui fatti (TAR Sicilia n. 3624 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ammonimento ex art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, il provvedimento non richiede la piena prova della responsabilità dell’ammonito per i fatti di cui all’art. 612-bis cod. pen., ma necessita di un quadro istruttorio dal quale emergano, anche sul piano indiziario, condotte idonee a ledere la riservatezza della vita di relazione o l’integrità della persona. L’amministrazione è tenuta a sentire le persone informate sui fatti ove queste siano espressamente indicate dalla persona offesa, costituendo tale incombente un adempimento doveroso e non meramente discrezionale. L’omessa audizione e la mancata esecuzione dell’ordine istruttorio impartito dal giudice determinano un difetto di istruttoria che vizia il provvedimento. Il giudice può trarre argomentazioni di prova dal contegno inerte dell’amministrazione ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Sicilia il provvedimento di ammonimento emesso dalla Questura – Divisione Polizia Anticrimine su richiesta della controinteressata, legata al ricorrente da una relazione affettiva. L’amministrazione contestava l’invio di messaggi continui, con minaccia di far decadere la donna dalla genitorialità della figlia, e la consegna di un mazzo di rose presso l’abitazione, qualificata come atto provocatorio e destabilizzante.
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, non essendo provati comportamenti a matrice violenta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Con ordinanza n. 2087/2024 il Tribunale ha ordinato la produzione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti del ricorrente, incombente rimasto disatteso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo. L’esigenza di interrompere immediatamente l’azione persecutoria consente di omettere la comunicazione di avvio del procedimento e la previa audizione dell’autore dei comportamenti, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato, sez. III, n. 2419 del 2016; Cons. Stato, sez. III, n. 10211 del 2022).
Ha invece accolto il secondo motivo. Il giudice ha ricostruito la natura dell’ammonimento quale misura di prevenzione e dissuasione dei comportamenti sanzionati dall’art. 612-bis cod. pen. (Cons. Stato, sez. III, n. 2108 del 2019): non serve la piena prova della responsabilità, ma un quadro indiziario idoneo a evidenziare un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, anche solo potenzialmente, all’integrità della persona (Cons. Stato, sez. III, n. 4127 del 2015). La prevenzione amministrativa presuppone il superamento di una soglia di rispetto della libertà e dignità altrui che desti allarme sociale (Cons. Stato n. 2494/2023).
Nel caso concreto, i fatti contestati erano genericamente riportati e desunti dalla sola richiesta della persona offesa, senza i necessari approfondimenti. L’amministrazione ha omesso di sentire le persone informate sui fatti indicate dalla richiedente, adempimento imposto dall’art. 8, comma 2, del d.l. n. 11/2009 e il cui svolgimento è rimasto indimostrato (TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 2342/2023).
Tali carenze privano la vicenda di un quadro ricostruito temporalmente, tanto più che le condotte risultano sostanzialmente cessate ad aprile 2022. La consegna del mazzo di rose il 19 agosto 2022, in coincidenza con il compleanno della figlia della donna, non può assurgere ad atto persecutorio. Il compendio offerto dal ricorrente appare orientato a preservare il rapporto con la minore, non a perseguitare la controinteressata. Il Tribunale ha inoltre valorizzato il mancato ottemperamento all’ordine istruttorio come argomento di prova ex art. 64, comma 4, cod. proc. amm. Il ricorso è stato quindi accolto con annullamento del provvedimento e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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