Gara con aggiudicazione tardiva e inapplicabilità dei termini originari della lex specialis (TAR Sardegna n. 34 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica e non può risolversi nella parcellizzazione delle singole voci di costo né in una caccia all’errore; la valutazione positiva delle giustificazioni costituisce apprezzamento tecnico insindacabile in sede giurisdizionale salvo evidente illogicità, manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. I termini della lex specialis fissati in relazione all’originaria data di avvio del servizio non sono esigibili dalla nuova aggiudicataria quando l’aggiudicazione intervenga con rilevante ritardo per effetto di vicende giudiziarie che abbiano travolto la precedente aggiudicazione. La relativa regola di gara diviene inapplicabile per il mutamento delle condizioni di fatto e per l’urgenza di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale.

Il Fatto

Il Comune di Oristano ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, per un importo a base d’asta di euro 7.182.000,00, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della selezione risultava prima classificata una cooperativa, seconda una società, terza la ditta individuale odierna ricorrente.

Il servizio è stato dapprima affidato alla prima classificata; tale aggiudicazione è stata poi dichiarata decaduta e quindi annullata dal Cons. Stato con sentenza 28 novembre 2023, n. 1027, dopo la sospensione cautelare disposta con ordinanza 31 marzo 2023, n. 1256. Con determinazione dell’8 agosto 2023 il Comune ha aggiudicato il servizio alla seconda classificata e, con successiva determinazione del 5 settembre 2023, le ha affidato il servizio in via d’urgenza, concedendole in locazione alcuni automezzi comunali. La terza classificata ha impugnato tali esiti, chiedendo l’esclusione della seconda classificata e il proprio subentro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni processuali di inammissibilità e tardività, in favore di una decisione nel merito che ne evidenzia l’infondatezza.

Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto che la seconda classificata dovesse essere esclusa per non aver rispettato l’impegno, assunto in gara, a mettere a disposizione i mezzi per la fase transitoria entro i dieci giorni precedenti l’avvio del servizio. Il motivo è stato respinto: la nuova aggiudicazione è intervenuta con un ritardo di circa due anni rispetto a quanto previsto dalla lex specialis, a causa delle vicende giudiziarie che avevano interessato l’iniziale aggiudicazione. Il Comune non avrebbe potuto pretendere che la nuova aggiudicataria avesse subito a disposizione i mezzi molto tempo dopo la data di avvio inizialmente prevista; quel termine era stato fissato in relazione all’anno di aggiudicazione originario, con conseguente inapplicabilità dell’originaria regola di gara, anche alla luce delle mutate condizioni economiche e dell’urgenza di consegnare il servizio.

Il secondo motivo ha contestato gli esiti del giudizio di anomalia, deducendo sottostime del costo della manodopera, dei prodotti di pulizia, della figura del referente, del carburante, delle offerte migliorative e della manutenzione dei mezzi. Il Collegio ha ribadito il principio secondo cui la verifica è volta ad accertare l’attendibilità dell’offerta e l’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire l’appalto; la valutazione ha natura globale e sintetica e non può risolversi in una parcellizzazione delle singole voci (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437). La valutazione favorevole delle giustificazioni non impone un dovere motivazionale stringente, incombendo su chi contesta l’onere di dimostrare l’irragionevolezza complessiva (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2021, n. 3169).

Nel merito, le contestazioni di dettaglio sono state giudicate non convincenti: il costo del personale risultava giustificato dal richiamo al CCNL Noleggio Automezzi ANAV, con minimi inferiori a quelli del CCNL invocato dalla ricorrente; la mancata indicazione dei costi del referente non era rilevante, potendo l’incarico essere attribuito a soggetto già in servizio e retribuito; i calcoli sul carburante erano ipotetici; i rilievi sulla manutenzione non tenevano conto delle garanzie esistenti sui veicoli; quanto alla video-sorveglianza, la mancata menzione in offerta non precludeva di chiarire in sede di giustificazioni che la funzionalità era già presente negli automezzi.

Con il terzo motivo la ricorrente ha invocato l’esclusione per mancata dichiarazione di una precedente risoluzione contrattuale qualificabile come grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016. Il motivo è stato dichiarato infondato: il termine di presentazione delle offerte era fissato al 3 dicembre 2021, mentre il fatto richiamato era successivo, risalente al 26 aprile 2022, e dunque irrilevante.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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