Ottemperanza al decreto Pinto: interessi e rivalutazione (TAR Puglia n. 118 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al decreto che ha accolto la domanda di equa riparazione ex legge n. 89/2001, il credito dell’istante ha natura di debito di valuta e non di valore. La rivalutazione non è perciò dovuta in via automatica, ma può essere accordata solo ove sia provato, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., un maggiore danno rispetto a quello già coperto dagli interessi legali. Il decreto della corte d’appello, non opposto con ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., costituisce titolo esecutivo con efficacia di cosa giudicata. L’amministrazione è tenuta all’adempimento nel termine fissato dal giudice, con nomina del commissario ad acta in caso di inerzia.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con decreto, aveva accolto il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somme in favore della parte ricorrente, oltre spese, con distrazione in favore del difensore.
Il decreto era stato notificato al Ministero, che non vi aveva dato esecuzione. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sul titolo, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’adempimento e la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in parola ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata: è stato notificato al Ministero e non è stato impugnato con ricorso per cassazione nel termine dell’art. 327 cod. proc. civ.
La parte ricorrente ha inoltre ottemperato all’onere dichiarativo previsto dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, depositando la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta. È inoltre decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento sia stato eseguito, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7.
Nel merito il Tribunale ha quindi sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Il termine per l’adempimento è stato fissato in 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
È stata invece esclusa la rivalutazione. Il credito da indennizzo ex lege Pinto costituisce debito di valuta, rispetto al quale la rivalutazione può essere riconosciuta solo se la parte provi, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., un maggiore danno rispetto a quello coperto dagli interessi. Nel caso concreto tale prova non è stata fornita.
Il Tribunale ha poi nominato commissario ad acta, per il caso di infruttuoso decorso del termine, il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Ha escluso un compenso specifico per il commissario, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015. Le spese sono state liquidate secondo soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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