Revoca premio comunitario per carenza di motivazione sull’iscrizione IGP (TAR Sardegna n. 35 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revoca del premio comunitario per la macellazione di qualità, fondato sull’assenza della certificazione IGP, è illegittimo per difetto di motivazione quando non dia conto delle ragioni della ritenuta cessazione della validità dell’iscrizione già conseguita dall’allevatore. Il Piano di Controllo attribuisce esclusivamente all’Organismo di controllo la verifica del rispetto dei requisiti di inclusione nella filiera, restando a carico dell’allevatore solo la domanda di adesione e gli adempimenti di autocontrollo. In assenza di formale notifica di recesso o di revoca dell’iscrizione, l’adesione si considera valida anche per le campagne successive. Le carenze documentali relative ai verbali ispettivi e all’attestazione di conformità non sono pertanto imputabili all’allevatore. Il recupero delle somme corrisposte resta privo di giustificazione.
Il Fatto
Una società semplice agricola, titolare di un allevamento ovi-caprino, presenta domanda ad AGEA per il premio comunitario relativo all’annualità 2010, previsto dall’art. 68 Reg. CE 73/2009 e disciplinato dall’art. 4, comma 1, lett. c) del DM 29 luglio 2009 per la macellazione di qualità. L’Agenzia eroga in suo favore l’importo richiesto.
Il Nucleo Antifrodi dei Carabinieri, nell’ambito di verifiche estese alle produzioni IGP “Agnello di Sardegna”, rileva che numerosi allevatori, privi della certificazione rilasciata dal competente Comitato di Certificazione dell’OCPA, avevano comunque ottenuto il premio. Notificato il verbale di constatazione, AGEA sospende l’erogazione e adotta l’avviso di accertamento definitivo del credito, revocando la premialità e intimando il recupero. La società ricorre lamentando carenza di istruttoria, insufficienza della motivazione ed erroneità dei presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della disciplina applicabile. Il Regolamento CE n. 510/2006 ha previsto che il prodotto sia conforme a un disciplinare e ha delegato gli Stati membri nella designazione delle Autorità Competenti al Controllo. L’allevamento “Agnello di Sardegna” ha ottenuto il riconoscimento IGP con Regolamento CE n. 138/01, con attribuzione delle funzioni di controllo all’OCPA. Il Piano di Controllo prevede la domanda di adesione, la verifica documentale e la proposta di iscrizione al Comitato di Certificazione, stabilendo che, in assenza di formale notifica di recesso, l’adesione resta valida per le campagne successive.
Da questa disciplina il Tribunale ricava che la responsabilità della verifica dei requisiti per l’inclusione nella filiera è attribuita esclusivamente agli Organismi di controllo. All’allevatore resta riservato l’onere della domanda di adesione, della domanda di iscrizione al Consorzio di Tutela e degli adempimenti di autocontrollo concernenti la tenuta degli animali.
Nel caso concreto la società aveva presentato la domanda di inserimento e ottenuto la conferma dell’iscrizione dall’OCPA, con l’attribuzione del codice identificativo. Ben poteva, pertanto, ritenersi regolarmente iscritta al sistema di produzione certificato. Il perdurare dell’iscrizione risulta confermato dal pagamento delle quote associative, circostanza non contestata da AGEA, e dall’assenza di contestazioni sul mantenimento dei requisiti di allevamento.
L’affermazione secondo cui la ricorrente era sprovvista della certificazione presuppone un’efficacia temporanea dell’iscrizione che non trova fondamento nelle disposizioni sul procedimento, né in un provvedimento di revoca o cessazione dell’iscrizione mai adottato dall’AdC. Le carenze documentali richiamate nei provvedimenti non sono decisive: il verbale di verifica ispettiva iniziale non è essenziale, poiché il Piano di Controllo ammette verifiche a campione; il verbale di mantenimento non è parimenti essenziale, essendo affidato all’AdC l’accertamento; l’attestazione di conformità dipende dall’iniziativa dell’Organismo di controllo e non è imputabile all’allevatore.
Il provvedimento di recupero resta quindi privo di giustificazione. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con compensazione delle spese del giudizio. Il Collegio richiama, a conferma, il precedente della Sezione I n. 411 del 14 maggio 2019, confermato dal Consiglio di Stato, Sezione III, n. 13 del 2 gennaio 2023.
Nota della Redazione
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