Omessa traduzione della sentenza di appello e nullità della sentenza-documento (Cass. pen. Sez. 4 n. 19077 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa traduzione integrale della sentenza nella lingua conosciuta dall’imputato alloglotta, che non conosce la lingua italiana, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi degli artt. 143, comma 2, 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen., che colpisce la sentenza-documento, la quale deve essere equiparata, per l’imputato, a una sentenza priva di motivazione. Detta nullità, se tempestivamente eccepita con l’atto di impugnazione, comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza-documento, con trasmissione degli atti al giudice che l’ha emessa ai soli fini della traduzione; la sentenza dovrà essere nuovamente depositata e i termini di impugnazione decorreranno dalla notificazione e comunicazione dell’avviso di deposito. L’obbligo di traduzione riguarda anche la sentenza di appello e non richiede una richiesta della parte, essendo previsto in via automatica per gli atti fondamentali.
Il Fatto
Il Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 09/10/2025, confermava la pronuncia di primo grado. L’imputato, cittadino alloglotta detenuto, non compariva all’udienza di appello, ove il difensore esercitava la difesa nel merito.
Il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello per omessa traduzione all’imputato alloglotta e la nullità della sentenza di appello per omessa traduzione della stessa nella lingua nota all’imputato, nonostante la nomina dell’interprete e la traduzione della sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo all’omessa traduzione del decreto di citazione in appello. Ha ricordato che tale omissione integra una nullità di ordine generale a regime intermedio e che, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere eccepita non oltre la pronuncia della sentenza di appello. La sanatoria non è esclusa dalla mancata presenza dell’imputato, se il difensore ha esercitato la difesa nel merito.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha accertato che, dopo il deposito della sentenza di appello, non ne è stata attivata la traduzione in lingua nota all’imputato. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite Ndiaye, ha precisato che la traduzione degli atti processuali è strettamente collegata al diritto di difesa e che per gli atti fondamentali, tra cui la sentenza, la traduzione scritta è prevista in via automatica e obbligatoria, senza necessità di richiesta della parte.
La mancata traduzione della sentenza, non consentendo all’imputato di conoscere le accuse e di comprendere il percorso logico-giuridico della condanna, lo priva della possibilità di contribuire alla propria difesa e di valutare personalmente la decisione di impugnare. La Corte ha quindi qualificato l’omessa traduzione come causa di una nullità di ordine generale a regime intermedio, che inficia la sentenza-documento, e ha precisato che il pregiudizio è in re ipsa, non necessitando di alcuna specifica allegazione.
In applicazione di tali principi, la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza-documento limitatamente all’omessa traduzione, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Ancona ai soli fini della traduzione. La sentenza dovrà essere nuovamente depositata e i termini di impugnazione decorreranno dalla notificazione e comunicazione dell’avviso di deposito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
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Nota della Redazione
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