Esigenze cautelari e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (Cass. pen. Sez. III n. 10925 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure coercitive, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non vanno confuse con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose: il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può essere desunto dalle modalità delle condotte contestate anche se risalenti nel tempo. Per i delitti assistiti dalla doppia presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tra cui quello di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, il tempo trascorso dai fatti deve essere espressamente considerato dal giudice solo se costituisce un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo in tal caso rientrare tra gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. La prova contraria alla presunzione non può fondarsi sulla mera incensuratezza o su una generica prognosi favorevole, né sulla lecita attività lavorativa intrapresa in epoca antecedente ai fatti contestati.

Il Fatto

Il ricorrente era destinatario di un’ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Roma, con la quale gli era stata applicata la custodia cautelare in carcere in relazione a più reati in materia di stupefacenti, tra cui la partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, contestati con condotta permanente e con episodi risalenti al 2018 fino ad aprile 2020.

Il Tribunale della Libertà di Roma, investito dell’istanza di riesame, aveva rigettato la domanda. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 292, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen.: l’ordinanza non avrebbe valutato il tempo trascorso dai fatti, circa quattro anni, né quello tra richiesta e applicazione della misura, circa tre anni, senza informazioni sulla condotta di vita dell’indagato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra attualità delle esigenze cautelari e attualità delle condotte criminose. Il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo, secondo l’insegnamento di Sez. II n. 38299 del 2023.

Per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti opera il catalogo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che impone la custodia in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino elementi contrari. La giurisprudenza ha qualificato tale disciplina come giudizio semplificato, con inversione dell’onere della prova: esigenze cautelari, idoneità e proporzionalità della misura si presumono, a meno che non emergano elementi chiari e precisi per misure di minor rigore (Sez. III n. 30629 del 2020; Sez. VI n. 12669 del 2016).

La prova contraria non può consistere nella mera incensuratezza né in una generica prognosi favorevole, perché si tratterebbe di elementi già valutati dal legislatore con esito negativo (Sez. I n. 5015 del 1998). Il tempo trascorso assume rilievo solo se si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità (Sez. VI n. 11735 del 2024).

Nel caso concreto, il Tribunale ha fondato il giudizio su tipologia e modalità delle condotte, sulla gestione di piazze di spaccio e sull’appartenenza a un sodalizio operante con modalità mafiose, con operatività protratta oltre il 2020. Quanto alla lecita attività lavorativa dedotta dalla difesa, la Corte rileva che l’operatività dell’impresa risale al 2016, quindi in epoca anteriore ai fatti contestati: l’argomento risulta così depotenziato. Le argomentazioni non presentano violazioni di legge né manifesta illogicità, e il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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