Agricoltura biologica, obbligo di assoggettamento al SIB di tutti i capi aziendali (TAR Sicilia n. 2485 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario del sostegno per il mantenimento dell’agricoltura biologica deve essersi assoggettato al Sistema Integrato del Biologico per tutte le superfici e le UBA aziendali possedute a qualsiasi titolo, secondo quanto prescrive l’art. 28 Reg. (CE) n. 834/2007. L’amministrazione legittimamente archivia l’istanza quando il registro di stalla documenta la presenza, alla data della domanda, di capi non assoggettati a tale sistema. La circostanza che alcuni capi siano detenuti per uso ludico e non per produzione destinata al consumo umano non esclude l’obbligo di assoggettamento, che il bando riferisce indistintamente agli animali posseduti. Il legittimo affidamento non sorge in capo a chi, conoscendo l’insussistenza dei presupposti del beneficio, non può dolersi del ritardo nella definizione del procedimento, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato nel giugno 2015 domanda di sostegno nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, sottomisura 11.2.1, per il pagamento relativo al mantenimento dell’agricoltura biologica. L’Ispettorato dell’Agricoltura ha avviato il procedimento di archiviazione dell’istanza, contestando il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dalla scheda della misura 11.

Il ricorrente ha replicato con memoria, sostenendo di non aver posseduto capi destinati a produzione biologica e che gli equini acquisiti nel 2016 erano detenuti a solo uso ludico, con certificazione dell’ASL. L’amministrazione ha comunque disposto l’archiviazione dell’istanza e delle relative domande di pagamento. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione del bando e dei regolamenti comunitari, errore sul presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione, e proponendo in via gradata domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha concentrato l’esame sulla questione di fatto relativa alla consistenza dell’allevamento al momento della domanda. L’amministrazione ha prodotto il registro di stalla equini, elaborato nel marzo 2019 e riferito al periodo maggio-giugno 2015, dal quale emerge la presenza di otto cavalli nell’azienda del ricorrente, alcuni dei quali destinati al consumo umano, oltre a sei capi acquisiti nel 2016.

La difesa del ricorrente si fondava sull’irrilevanza dei capi acquisiti successivamente e sull’uso esclusivamente ludico degli equini. Il Tribunale ha ritenuto che, anche a voler considerare irrilevanti i sei capi del 2016, resti il dato della presenza degli otto capi iniziali, non smentito da alcun elemento probatorio idoneo. La contestazione circa la destinazione ludica degli animali non è stata quindi accolta, perché il bando riferisce l’obbligo di assoggettamento al Sistema Integrato del Biologico a tutti gli animali posseduti a qualsiasi titolo.

Il Collegio ha inoltre escluso la valenza probatoria dell’attestazione di consistenza dell’allevamento prodotta dal ricorrente mediante SIAN. Tale documento certifica l’esistenza dell’allevamento a una certa data, ma riporta poi la consistenza così come dichiarata dall’utente nel marzo 2019, risultando perciò inidoneo a dimostrare la situazione al momento della domanda. Parimenti significativa è stata ritenuta la denuncia di smarrimento del giugno 2018, nella quale il ricorrente indica tra i capi smarriti tre degli otto cavalli che risultano posseduti fin dalla data di presentazione della domanda.

Respinta la domanda di annullamento, il Tribunale ha rigettato anche la domanda risarcitoria. Il ricorrente non poteva che essere consapevole dell’insussistenza dei presupposti per ottenere il beneficio, avendo posseduto equini, alcuni destinati al consumo umano, non assoggettati al sistema di controllo. Da ciò deriva l’impossibilità di configurare un legittimo affidamento su una positiva valutazione dell’istanza e, quindi, l’assenza di un pregiudizio ingiusto ricollegabile al ritardo nella definizione del procedimento.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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