Decadenza dai contributi agricoli e prescrizione dell’indebito (TAR Sicilia n. 2487 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dai benefici comunitari in agricoltura, disposta per la presentazione di titoli di conduzione irregolari, integra una decadenza accertativa o sanzionatoria e non un annullamento in autotutela, con la conseguenza che non trovano applicazione i limiti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La pretesa restitutoria delle somme indebitamente erogate è soggetta al termine decennale dell’actio indebiti di cui all’art. 2033 cod. civ., che decorre non dall’erogazione ma dal momento in cui l’amministrazione consegue la conoscenza e la possibilità giuridica di far valere il diritto, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ.. Il diritto di ritenzione sottoposto a condizione sospensiva potestativa non equivale a idoneo titolo di conduzione stabile per un quinquennio. La mancata opposizione dei proprietari dei fondi, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.m. 20.03.2015, non sana la falsità delle dichiarazioni e non genera affidamento tutelabile.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato domanda unica di pagamento per le annualità 2005/2010, ottenendo contributi comunitari nel settore dell’agricoltura biologica in forza del Regolamento (CE) 1257 del 1999, misura F1/B. A corredo delle domande aveva dichiarato la disponibilità di alcuni terreni in virtù di contratti di affitto.
All’esito di un accertamento della Guardia di Finanza, l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Enna ha dichiarato il beneficiario totalmente decaduto e ha disposto il recupero delle somme. Il ricorso gerarchico è stato rigettato dal competente Dipartimento regionale. Il beneficiario ha quindi impugnato quest’ultimo provvedimento davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo prescrizione della pretesa restitutoria, legittimità della conduzione, violazione della normativa sulla semplificazione probatoria, lesione dell’affidamento e carenza probatoria del verbale della Guardia di Finanza.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Collegio esclude l’applicazione del termine quinquennale e afferma la natura decennale della pretesa restitutoria, riconducendola all’art. 2033 cod. civ. Il termine, per effetto dell’art. 2935 cod. civ., decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, da intendersi come momento della conoscenza e della possibilità giuridica di agire. Poiché il verbale della Guardia di Finanza è stato trasmesso all’Ispettorato il 23 marzo 2017, solo da allora può dirsi integrata la conoscenza dell’indebito. La prescrizione non è quindi maturata.
Sul secondo motivo, il Tribunale rileva che la stessa sentenza del giudice ordinario ha accertato la cessazione del rapporto agrario al 10 novembre 1997. La successiva detenzione del fondo si fondava su un diritto di ritenzione, condizionato al pagamento di una polizza fideiussoria da parte delle comproprietarie. Si tratta di una situazione non “stabile” per almeno un quinquennio, potendo cessare in qualsiasi momento per iniziativa dei proprietari. Manca dunque un idoneo titolo di conduzione equiparabile a proprietà, affitto o comodato.
Sul terzo motivo, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’art. 9, comma 2, del d.m. 20.03.2015 introduce una norma di semplificazione probatoria di carattere transitorio. La mancata opposizione dei proprietari non determina la legittima conduzione dei fondi, ma opera come presunzione juris tantum, superabile da accertamenti che rivelino una realtà diversa. Essa non genera alcun affidamento tutelabile in presenza di dichiarazioni non veritiere.
Sul quarto motivo, la Sezione precisa che i provvedimenti di decadenza per irregolarità dichiarative non rientrano nell’ambito dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Costituiscono espressione di una potestà pubblicistica di carattere sanzionatorio e ripristinatorio, volta a salvaguardare l’interesse pubblico di settore. Quanto all’affidamento legittimo, difettano il requisito oggettivo del consolidamento temporale e quello soggettivo della buona fede non colposa.
Sul quinto e sul sesto motivo, il Tribunale esclude che la violazione del diritto di accesso, intervenuta dopo l’adozione dell’atto, possa riverberarsi sulla sua legittimità, trattandosi peraltro di documenti nella disponibilità del ricorrente. Il verbale della Guardia di Finanza, pur non incontestabile, non risulta smentito da elementi contrari, emergendo anzi la mancanza di una stabile disponibilità giuridica dei terreni dichiarati. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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