Attività di intrattenimento in agriturismo non coperte dal titolo autorizzativo (TAR Emilia-Romagna n. 371 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica non abilita il titolare all’organizzazione di serate danzanti con dj set e personale di sicurezza esterno, né all’uso della piscina privata come piscina pubblica. Le attività ricreative e i piccoli trattenimenti ammessi dalla normativa regionale in materia di agriturismo non ricomprendono i trattenimenti con finalità di spettacolo e intrattenimento musicale, che esigono le autorizzazioni previste dall’art. 68 del TULPS. Il provvedimento che inibisce tale attività non è un’ordinanza contingibile e urgente e non viola l’art. 9 della legge n. 447 del 1995, poiché non persegue la tutela dall’inquinamento acustico, ma il ripristino dell’uso conforme al titolo autorizzativo: esso non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, avente natura vincolata.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un agriturismo, impugna l’ordinanza n. 37 del 2021 con cui il responsabile dell’area SUAP ha disposto la sospensione dell’attività di trattenimento svolta presso l’edificio denominato Villa Capriata, in assenza di titolo autorizzativo. Il provvedimento si fonda su due relazioni della Polizia locale, datate 8 e 30 luglio 2021, che hanno constatato la presenza di circa duecento persone, una postazione allestita per un deejay, personale esterno addetto alla sicurezza e un accesso su prenotazione telefonica preventiva, con prezzi differenziati in base al servizio scelto e pubblicità tramite social.

Il ricorrente deduce l’incompetenza dell’Unione dei Comuni, la violazione dell’art. 9 della legge n. 447 del 1995 e dell’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, il difetto di istruttoria e motivazione e, infine, il carattere ricreativo dell’attività, riconducibile alle previsioni della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 4 del 2009. In vista dell’udienza conferma l’interesse alla pronuncia in un’ottica risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di tardività della produzione documentale, trattandosi di atto pubblico soggetto a pubblicazione e agevolmente reperibile in rete. La deliberazione del Consiglio comunale n. 73/2020, pur prevedendo il recesso dall’Unione, esprime la volontà del Comune di restare convenzionato per l’anno 2021 per una serie di servizi, tra cui il SUAP, volontà recepita dalla deliberazione dell’Unione n. 27/2020: il rapporto non ha avuto soluzione di continuità e la carenza di prova del dedotto vizio di incompetenza è evidente.

Quanto alla seconda censura, l’ordinanza non ha natura di ordinanza contingibile e urgente e non mira a garantire la tutela dall’inquinamento acustico. Il riferimento a quest’ultimo serve solo a dimostrare che l’attività rilevata era diversa da quella propria dell’agriturismo autorizzato. La violazione dei limiti acustici è stata contestata con autonomo provvedimento, la cui legittimità è stata accertata con la sentenza n. 1077/2025 del Consiglio di Stato.

Nessuna violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990: il provvedimento non conclude un procedimento iniziato su istanza del ricorrente. Il richiamo va inteso all’art. 7, ma la comunicazione di avvio non è prevista per gli atti destinati a ottenere la cessazione di comportamenti non conformi all’attività autorizzata, di natura vincolata; in ogni caso la funzione partecipativa è assolta dal rilascio di copia del verbale di sopraluogo.

Sul punto centrale, il Collegio esclude che l’attività rientrasse tra quelle ammesse in agriturismo. Il numero degli avventori, tra le 180 e le 250 unità, è incompatibile con il limite di sessanta coperti al giorno. Il verbale di sopraluogo, che fa fede fino a querela di falso non proposta, descrive la postazione professionale con deejay, l’accesso su prenotazione e il personale di sicurezza non riconducibile all’agriturismo. Gli eventi denominati “Habitude” avevano svolgimento regolare e periodico, rendendo l’attività di agriturismo recessiva rispetto a quella di spettacolo esercitata senza le autorizzazioni di legge, prime fra tutte quelle a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Il provvedimento non limita l’esercizio dell’attività agrituristica autorizzata, ma richiama il titolare ad astenersi dall’intrattenimento privo di titolo: le censure sono respinte e le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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