Autorizzazione stagionale chiringuito, sopravvenuta inefficacia e onere di prova del danno (TAR Emilia-Romagna n. 370 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta inefficacia, per scadenza del termine, del provvedimento autorizzatorio stagionale priva il ricorrente dell’interesse alla sua caducazione, salvo che sia stata proposta domanda di condanna ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. Nell’azione di responsabilità della pubblica amministrazione il principio dispositivo dell’art. 2697, comma 1, cod. civ. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio del giudizio di annullamento. Spetta quindi al danneggiato provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria: il nesso causale tra condotta amministrativa ed evento dannoso e l’effettività del danno. In difetto di tale prova la domanda va respinta.
Il Fatto
La ricorrente gestisce un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in località Rivabella, di fronte agli stabilimenti balneari n. 8 e n. 9 di Rimini Nord. Ha impugnato l’autorizzazione con cui il Comune di Rimini ha consentito a una società di gestione di uno stabilimento l’occupazione temporanea di area demaniale marittima per installare un “Chiringuito” nella stagione balneare 2024, per non più di 180 giorni. Ha impugnato anche la determina dirigenziale con cui erano state approvate le linee guida per l’apertura di tali manufatti.
Analoga impugnazione, relativa alla stagione 2023, era stata dichiarata improcedibile con sentenza n. 329 del 10 maggio 2024, passata in giudicato, con contestuale declaratoria di difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta nei confronti della controinteressata. Nel nuovo giudizio la ricorrente ha dedotto vizi di violazione del piano particolareggiato dell’arenile, carenza di autorizzazione paesaggistica, violazione della direttiva 2006/123/CE e necessità di una gara per la modifica sostanziale della concessione, chiedendo inoltre il risarcimento del danno da sviamento di clientela nei confronti del Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di tardività della memoria depositata dalla ricorrente alle ore 12 del giorno di scadenza. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, dell’allegato 2 al codice del processo amministrativo, il deposito telematico si perfeziona entro le ore 24 dell’ultimo giorno consentito, senza che l’ora assuma rilievo preclusivo. Il Tribunale ha richiamato sul punto l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6987 del 2020 e della stessa Sezione.
Nel merito, la domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La scadenza del termine dell’autorizzazione impugnata priva la ricorrente dell’interesse alla caducazione dell’atto, se non nei limiti dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., avendo la stessa promosso azione di condanna nei confronti del Comune. Il Tribunale ha osservato come la medesima conclusione fosse già stata raggiunta, tra le stesse parti, con la sentenza n. 329 del 2024.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ha anzitutto affermato la propria giurisdizione: diversamente dal precedente giudizio, l’azione è qui rivolta nei confronti dell’amministrazione e non delle controinteressate, ancorché il pregiudizio resti formalmente ascritto allo sviamento della clientela, fattispecie tipica di concorrenza sleale.
La domanda è tuttavia risultata generica e sfornita di prova. Nell’azione di responsabilità il principio dispositivo dell’art. 2697, comma 1, cod. civ. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio del giudizio impugnatorio. Spetta al danneggiato provare il nesso causale e l’effettività del danno. Nel caso concreto la ricorrente ha documentato i danni solo per gli anni 2022 e 2023, non per il 2024 oggetto della pretesa, senza provare alcun nesso di causalità tra provvedimento e pregiudizio. Il Tribunale ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8259 del 2023.
Il ricorso è stato pertanto in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese in favore del Comune e delle controinteressate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.