Il canone di concessione idroelettrica spetta al giudice delle acque pubbliche (TAR Emilia-Romagna n. 362 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie concernenti l’illegittimità di una delibera regionale che determina la misura dell’energia elettrica a carico di una concessione di grande derivazione a uso idroelettrico rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933. Il canone di concessione costituisce elemento essenziale della concessione di grande derivazione idroelettrica, per la sua afferenza al regime delle acque e agli interessi pubblici connessi alla loro gestione. La giurisdizione specializzata del T.S.A.P. è fatta salva rispetto a quella generale ed esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici, di cui all’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., in ragione dell’idoneità dei provvedimenti sul canone a incidere sul rapporto concessorio. Il giudice amministrativo deve pertanto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm..

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di concessioni di grande derivazione idroelettrica, impugnava la Delibera della Giunta Regionale n. 1718 del 28.10.2021, con cui la Regione Emilia-Romagna ha dettato disposizioni per la monetizzazione della fornitura gratuita di energia ai sensi dell’art. 34 della legge regionale n. 9 del 16 dicembre 2020. La ricorrente contestava l’esistenza stessa, a proprio carico, dell’obbligo di fornitura gratuita o della sua monetizzazione, ritenendolo non riferibile ai titolari di concessioni in corso di validità.

In via subordinata la società deduceva l’illegittimità costituzionale e l’incompatibilità con il diritto dell’Unione delle norme regionali e statali poste a fondamento della delibera, chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Costituitasi la Regione, questa eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del T.S.A.P., richiamando un orientamento delle Sezioni Unite e una precedente pronuncia del medesimo Tribunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata. Il thema decidendum riguarda la determina del canone e degli obblighi connessi alla concessione di grande derivazione idroelettrica, materia che la giurisprudenza ricondotta alla nozione di acque pubbliche.

Il Tribunale ha richiamato l’orientamento espresso da Cassazione civile sez. un. n. 18643 del 2024, che ha affermato la giurisdizione del T.S.A.P. per le controversie concernenti l’illegittimità di una delibera regionale determinativa della misura di energia elettrica a carico di una concessione di grande derivazione a uso idroelettrico. Nella stessa direzione il Collegio ha citato Cass. Sez. Un. n. 18827 del 2019, in tema di determinazione del canone di concessione.

Il presupposto sostanziale posto a fondamento di tale indirizzo è che il canone è elemento essenziale della concessione di grande derivazione, con palese afferenza al regime delle acque e agli interessi pubblici della loro gestione. Da ciò deriva la competenza del giudice specializzato, fatta espressamente salva rispetto alla giurisdizione generale ed esclusiva del giudice amministrativo di cui all’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., proprio per l’idoneità dei provvedimenti sul canone a incidere sul rapporto originato dalla concessione (richiamata Cons. Stato sez. VII n. 5336 del 2022).

Il Collegio ha inoltre dato atto che la ricorrente, pur ribadendo la fondatezza della pretesa, ha preso atto del mutamento dell’orientamento giurisprudenziale, anche del Consiglio di Stato, intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso. Non ravvisando ragioni per discostarsi da tale pacifico indirizzo, il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del T.S.A.P., avanti al quale la causa potrà essere riassunta.

Quanto alla traslatio iudicii, la sentenza ha salvaguardato il principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione, secondo le disposizioni dell’art. 11 cod. proc. amm.. Le spese di lite sono state compensate in ragione del descritto mutamento dell’orientamento sulla giurisdizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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