AIA: disponibilità delle aree, impatti cumulativi e poteri del sindaco in conferenza (Cons. Stato n. 7531 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale non presuppone la previa disponibilità giuridica delle aree interessate dall’impianto: l’art. 29-ter d.lgs. n. 152/2006 individua quale unico requisito soggettivo il proponente, e gli artt. 177, comma 2, e 208, comma 6, d.lgs. n. 152/2006 confermano che l’approvazione del progetto determina la pubblica utilità, rendendo superfluo un titolo dominicale. Il rischio di esercizio su fondi altrui è neutralizzato dalla prescrizione che subordina l’avvio dei lavori alla completa acquisizione delle aree. Le attività accessorie facenti capo a gestori distinti richiedono un coordinamento istruttorio ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. o-bis), d.lgs. n. 152/2006, non una unificazione procedimentale, restando autonomi i rispettivi progetti. Le prescrizioni sindacali ex artt. 216 e 217 r.d. n. 1265/1934 devono essere acquisite in conferenza di servizi ai sensi dell’art. 29-quater, comma 6, e non assumono portata vincolante per l’amministrazione procedente.

Il Fatto

Un comune ha impugnato davanti al TAR Friuli Venezia Giulia l’AIA rilasciata a una società per un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di legno, unitamente al decreto di rettifica per errore materiale. L’impianto, collocato su terreni limitrofi a quelli di altra società controllante, era destinato a recuperare gli scarti della lavorazione del legno e a riconsegnare il materiale alla controllante medesima.

Il comune contestava la legittimazione della società istante, la separazione procedimentale rispetto al progetto della controllante, il contrasto con le norme tecniche del piano per gli insediamenti produttivi, il mancato rispetto dei criteri localizzativi regionali e la mancata attesa delle determinazioni sindacali in materia di insalubrità. Il TAR ha respinto i gravami e il comune ha appellato.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il Consiglio di Stato conferma che nessuna disposizione dell’art. 29-ter d.lgs. n. 152/2006 pretenda, per la validità della domanda, la dimostrazione della titolarità dell’area. L’unico riferimento normativo è al proponente, definito dall’art. 5, comma 1, lett. r), come soggetto che elabora il progetto. Poiché gli artt. 177, comma 2, e 208, comma 6 qualificano la gestione dei rifiuti come attività di pubblico interesse e collegano all’approvazione la dichiarazione di pubblica utilità, sarebbe priva di senso l’esclusione del potere espropriativo. Il punto 5 dell’AIA, del resto, subordina l’avvio dei lavori all’avvenuta acquisizione delle aree.

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce il principio già affermato dalla Sez. IV n. 5532 del 2025: in presenza di attività accessorie imputabili a gestori distinti, l’art. 5, comma 1, lett. i-quater) e o-bis) impone un coordinamento istruttorio, non la fusione dei procedimenti. Il comune non ha allegato un frazionamento abusivo della personalità giuridica, e la sola sussistenza di un controllo totalitario o la coincidenza di sedi e rappresentanti non dimostrano l’unicità dei progetti. Gli impatti cumulativi sono stati esaminati in sede di VIA e di AIA in relazione a trasporti, flussi di materia, emissioni, odori e rumori.

Quanto alla localizzazione, l’approvazione dell’AIA produce l’effetto legale di variante urbanistica ex art. 208, comma 6, che si realizza a prescindere dall’esplicitazione nel provvedimento. Il materiale stoccato non è pulverulento ma grossolano, e l’amministrazione ha valutato la compatibilità con le misure mitigative.

In materia di prescrizioni sindacali ex artt. 216 e 217 r.d. n. 1265/1934, l’art. 29-quater, comma 6 ne colloca l’acquisizione in conferenza di servizi. Tali determinazioni non sono vincolanti ex se, dovendo essere espresse tempestivamente e recepite nella decisione finale secondo le posizioni prevalenti ex art. 14-quater l. n. 241/1990. Legittimamente la Regione non ha sospeso il procedimento.

Sui motivi aggiunti, la Corte qualifica come errore materiale, correggibile con decreto di rettifica, il riferimento nel dispositivo all’impianto di pannelli, trattandosi di svista redazionale. L’appello è respinto e le spese sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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