Impianti FER e siti Natura 2000 (Cons. Stato n. 7123 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il favor dell’ordinamento per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non implica che l’interesse alla produzione energetica sia sistematicamente prevalente sugli altri interessi pubblici. La sua eventuale soccombenza deve risultare da una motivazione rafforzata ed essere esito di un corretto bilanciamento di tutti gli interessi contrapposti. La Regione può adottare, anche nelle zone a destinazione produttiva ricomprese nella Rete Natura 2000, misure di conservazione che vietino la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra, in coerenza con il diritto eurounitario. Il diniego fondato sulla valutazione di incidenza ambientale negativa è legittimo quando l’istruttoria è completa e la valutazione è compiuta in concreto, considerando le condizioni effettive dei luoghi e la possibilità di localizzare l’intervento in aree di minor pregio.
Il Fatto
La società ricorrente presenta un’istanza di procedura abilitativa semplificata per realizzare un impianto fotovoltaico a terra su un’area classificata dal PRG come zona produttiva D1, ma ricompresa nel sito della Rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT4060002 Valli di Comacchio e nel Piano territoriale del Parco regionale del Delta del Po.
L’Ente Parco esprime valutazione di incidenza negativa; il SUAP comunale conclude negativamente la conferenza di servizi. La società impugna dinanzi al TAR Emilia Romagna la determinazione comunale, la nota dell’Ente Parco e le delibere di Giunta regionale n. 79/2018, n. 1147/2018 e n. 1227/2024. Il TAR respinge il ricorso e dichiara inammissibili i motivi aggiunti. Propone appello la società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla pretesa illegittimità della d.G.R. n. 1227/2024, che ha reso generale il divieto di realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche. La Regione, osserva il Consiglio di Stato, non ha imposto un aprioristico veto agli impianti FER, ma ha fatto legittimo uso dei poteri riconosciutile dal legislatore statale e dal diritto eurounitario a tutela dell’ambiente. L’art. 22-bis del d.lgs. n. 199/2021, pur qualificando come manutenzione ordinaria l’installazione degli impianti nelle aree a destinazione industriale, faceva salve le valutazioni ambientali; l’art. 8, comma 12, del d.lgs. n. 190/2024 ha poi confermato che il proponente deve acquisire le determinazioni di incidenza prima della presentazione del progetto al Comune.
Nessuna norma impone alla Regione di differenziare, all’interno dei siti Natura 2000, le aree a destinazione produttiva da quelle a destinazione naturalistica. I siti sono tutti specificamente giudicati meritevoli di protezione per le loro peculiari caratteristiche. Le misure di salvaguardia, funzionali a obiettivi statali ed eurounitari, prevalgono sulle disposizioni urbanistiche comunali eventualmente confliggenti.
Il secondo motivo è infondato. La VIncA è stata effettuata in concreto, con acquisizione di tutti gli elementi rilevanti. L’Ente Parco ha descritto la prossimità del Canale Navigabile, della Valle Fattibello e di habitat prioritari, rilevando il rischio di collisione dell’avifauna con i pannelli e il disturbo alla nidificazione. Le condizioni dei luoghi sono state considerate non come degrado da riscattare, ma come fattori favorevoli alla salvaguardia delle specie protette. Quanto all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il preavviso di diniego ha comunicato il motivo ostativo essenziale; le ulteriori specificazioni sugli impatti non costituiscono motivi nuovi.
Il Collegio ribadisce che il favor per le rinnovabili impone una motivazione rafforzata in caso di soccombenza, non una prevalenza automatica. Richiama i principi dell’art. 3 del regolamento UE 2022/2577 e dell’art. 16-septies della direttiva 2018/2001, come modificato dalla direttiva 2023/2413/UE, ove l’interesse pubblico prevalente cede di fronte a un giudizio negativo di compatibilità ambientale o a prove evidenti di effetti negativi significativi.
Il terzo motivo è infondato. L’atto conclusivo della conferenza di servizi è plurimotivato: la mancata contestazione del profilo archeologico rende carente l’interesse a ricorrere avverso gli altri motivi. La VIncA, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per difetto o inadeguatezza dell’istruttoria, evenienza esclusa nel caso concreto. L’appello è respinto, con conferma della condanna alle spese per l’appellante e compensazione verso l’Ente Parco.
Nota della Redazione
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