Sei scatti stipendiali e TFS: legittimazione passiva dell’INPS e non decadenza (TAR Emilia-Romagna n. 832 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’INPS è l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell’ex datore di lavoro. Il dipendente appartenente alle forze di polizia, collocato in quiescenza a domanda dopo aver maturato cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile, ha diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis, d.l. n. 387 del 1987 nella base di calcolo del trattamento di fine servizio. Il termine previsto dal comma 2 della medesima disposizione non ha natura di decadenza. Il diritto agli scatti va riconosciuto anche agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri. La domanda risarcitoria generica e non provata è inammissibile nel merito e va respinta.
Il Fatto
Il ricorrente, già in servizio presso l’Arma dei Carabinieri, era stato collocato in quiescenza a domanda dopo il superamento della soglia dei cinquantacinque anni di età e dei trentacinque anni di servizio utile per il calcolo del trattamento di fine servizio. L’INPS aveva respinto, con missive PEC, la richiesta di ricalcolo del trattamento con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis, d.l. n. 387 del 1987 e dall’art. 21, l. n. 232 del 1990.
Il ricorrente ha quindi impugnato le missive e i prospetti di liquidazione, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo e la condanna dell’amministrazione, oltre al risarcimento dei danni da ritardo e da lesione dell’interesse legittimo. L’INPS non si è costituita. Il Ministero della Difesa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e contestato la fondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa. Richiamando l’orientamento consolidato, il Tribunale afferma che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, non l’ex datore di lavoro, citando T.A.R. Emilia Romagna, sez. stacc. Parma, 20 settembre 2024, n. 243.
Nel merito il ricorso è fondato. Il ricorrente ricade incontestatamente nelle condizioni previste dalla normativa speciale: appartiene alle forze di polizia ed è in quiescenza a domanda dopo aver maturato i requisiti richiesti. Il Collegio richiama, per esigenze di sinteticità ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lettera d), c.p.a., le più recenti pronunce favorevoli rese de eadem re dal giudice amministrativo, tra cui Cons. Stato, sez. II, n. 2826 del 2023 e Cons. Stato, sez. VI, n. 4636 del 2024, oltre a C.G.A.R.S. n. 209 del 2023.
Con specifico riguardo agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, il Tribunale richiama TAR Emilia Romagna, sez. I, n. 732 del 2024, che ha escluso la configurabilità del termine di cui al comma 2 dell’art. 6 bis quale termine di decadenza. Su questa base il Collegio accerta il diritto del ricorrente ai benefici economici e condanna l’INPS a ricalcolare e liquidare l’indennità di buonuscita tenendo conto dei sei scatti, oltre interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994.
La domanda risarcitoria è invece respinta perché generica e non provata. Le spese sono integralmente compensate, in ragione della natura prettamente interpretativa della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.