Il giudicato sul merito preclude il riesame delle sanzioni (Cass. civ. Sez. 5 n. 23349 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione con giudicato ex art. 2909 cod. civ. del giudizio di merito sulla pretesa fiscale, relativo sia ai tributi sia alle sanzioni, preclude al giudice del processo avente ad oggetto un atto della riscossione emesso in via provvisoria ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992 ogni rivalutazione di profili di merito, come l’intrasmissibilità delle sanzioni ai soci della società estinta. In tale processo, l’intimazione di pagamento è censurabile unicamente per vizi propri dell’atto, che devono essere stati ritualmente introdotti nel giudizio di merito e, ove assorbiti in appello, vanno verificati dal giudice del rinvio. La preclusione da giudicato esterno opera anche quando la sentenza di merito favorevole all’Ufficio sia oggetto di impugnazione, ma l’esito del giudizio di legittimità ne abbia confermato la definitività.
Il Fatto
A seguito della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2525/12/2021, che aveva confermato l’avviso di accertamento per gli anni d’imposta 2007-2011 nei confronti di una società a responsabilità limitata, del suo liquidatore ed ex socio e dell’altro socio, l’Amministrazione finanziaria emetteva l’avviso di intimazione per la riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.
La società era stata cancellata dal registro delle imprese. Il contribuente proponeva ricorso avverso l’intimazione, rigettato dalla Commissione tributaria provinciale. In appello, il giudice tributario campano confermava la debenza dei tributi ma escludeva le sanzioni, ritenendo che la cancellazione della società configurasse un fenomeno successorio che rendeva intrasmissibili le sanzioni stesse ai soci e al liquidatore. Contro questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il motivo di ricorso, con cui l’Amministrazione deduce la violazione dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992. L’Ufficio sostiene che i giudici d’appello non avrebbero potuto deliberare sulla questione dell’intrasmissibilità delle sanzioni, già oggetto di separato giudizio di merito, definito con sentenza della CTR favorevole all’Ufficio e consolidatosi con il giudicato, per violazione del principio del ne bis in idem.
Il Collegio disattende le eccezioni preliminari. Il ricorso non risulta volto a rinnovare il giudizio di fatto sulla conformità della statuizione di intrasmissibilità alla giurisprudenza di legittimità, bensì a censurare la sentenza per essersi pronunciata su un tema precluso. Il mezzo di impugnazione è altresì specifico e autosufficiente, indicando gli elementi fattuali e le ragioni della preclusione.
La Corte rileva che la sentenza n. 2525/12/2021 ha confermato la debenza dei tributi e delle sanzioni e che, nelle more, il contenzioso sul merito è stato definito con ordinanza della stessa Cassazione, che ha rigettato il ricorso dei contribuenti, rendendo definitiva la pronuncia di merito. Su tale contenzioso è pertanto maturato il giudicato esterno.
Alla luce di ciò, la Corte afferma che il giudice del processo “a valle”, riguardante l’atto di riscossione, non può rimettere in discussione profili di merito come l’intrasmissibilità delle sanzioni ai soci. L’intimazione di pagamento è censurabile solo per vizi propri, la cui verifica è demandata al giudice del rinvio.
In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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