Contributi alla rottamazione degli impianti come aiuti di Stato non notificati (Cons. Stato n. 1658 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I contributi finanziari previsti dal programma di razionalizzazione del settore delle fonderie di ghisa e acciaio, commisurati al valore contabile degli impianti dismessi al netto degli ammortamenti o al valore attualizzato del margine di contribuzione ai costi fissi, costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, TFUE, allorché l’impresa non avrebbe potuto ottenere il medesimo vantaggio in condizioni normali di mercato. La qualificazione prescinde dalla circostanza che il beneficiario sia contestualmente destinato all’uscita dal mercato, poiché l’idoneità a falsare la concorrenza si valuta in termini sostanzialmente astratti. Accertata la natura di aiuto illegale per omessa notifica ex art. 108, paragrafo 3, TFUE, l’autorità nazionale è tenuta a sospendere l’erogazione e a recuperare, anche di propria iniziativa, quanto corrisposto. Il ristoro dell’affidamento ingenerato dal provvedimento favorevole illegittimo resta nei limiti dell’interesse negativo e richiede la prova rigorosa del quantum.
Il Fatto
La società operava nel settore delle fonderie della ghisa e dell’acciaio. Con istanza del 17 giugno 2004 chiedeva al Ministero dello Sviluppo Economico di accedere all’agevolazione prevista dal d.m. n. 73/2004, attuativo dell’art. 12 della legge n. 273/2002, prospettando la riduzione della capacità produttiva mediante distruzione fisica degli impianti. Un primo decreto del 2005 ammetteva la società a un contributo di oltre un milione e seicentomila euro, e una nota del 14 settembre 2006 ne determinava l’importo definitivo, subordinando l’erogazione alla verifica della distruzione degli impianti e alla cessione del ramo ad altra impresa di nuova costituzione.
La società cedeva il ramo di fonderia a una nuova società, poi cancellata dal registro imprese. Con provvedimento del 3 agosto 2012 il Ministero autorizzava l’erogazione nei soli limiti del de minimis, pari a 200.000 euro, sul presupposto di una sospensione connessa alla mancata notifica della misura alla Commissione europea. I soci e la società in liquidazione impugnavano l’atto davanti al TAR, che declinava la competenza in favore del TAR Emilia Romagna; questo accoglieva il ricorso, riconoscendo un ristoro pari alla differenza rispetto al contributo originario. Il Ministero proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha investito la Corte di Giustizia di rinvio pregiudiziale e ne ha recepito la pronuncia del 13 marzo 2025. La qualificazione di aiuto di Stato esige quattro requisiti: intervento statale mediante risorse pubbliche, incidenza sugli scambi, vantaggio selettivo, attitudine a falsare la concorrenza. L’idoneità lesiva si valuta in astratto, una volta accertato che il settore è aperto alla concorrenza e oggetto di scambi transfrontalieri: il comparto delle fonderie presentava entrambe le caratteristiche.
Quanto al vantaggio, la Corte ha chiarito che la misura, erogata dallo Stato nella sua qualità di autorità pubblica, non consente l’applicazione del principio dell’operatore privato. Il confronto va operato con il valore che l’impresa avrebbe ricavato in condizioni normali di mercato; la Sezione ha escluso che il parametro corretto sia il prezzo di rivendita dell’impianto ancora funzionante. Il termine di paragone è il ricavo ottenibile dalla dismissione, dallo smantellamento e dalla vendita dei macchinari o del rottame, al netto dei costi. La società non ha offerto prova di aver potuto conseguire un valore pari o superiore, risultando il valore residuo dei beni inferiore al contributo riconosciuto.
La Sezione ha quindi ritenuto la misura aiuto di Stato soggetto a notifica preventiva. Ne è derivata l’infondatezza dei motivi di primo grado imperniati sull’autotutela e sull’affidamento. Richiamando la sentenza della Grande Sezione del 5 marzo 2019, causa C-349/17, e la propria sentenza n. 4961 del 2025, il Collegio ha ribadito che l’autorità nazionale deve recuperare, anche di propria iniziativa, l’aiuto illegittimamente concesso, senza attendere l’ordine della Commissione. La sospensione dell’erogazione oltre i 200.000 euro era dunque doverosa, anche a costo di disapplicare norme nazionali che legittimassero simili aiuti.
La sentenza di primo grado è stata riformata anche sul versante risarcitorio. Il TAR, senza annullare l’atto, aveva accordato un ristoro commisurato al contributo non erogato, così attribuendo di fatto l’utilità preclusa dal provvedimento e eludendo la disciplina sugli aiuti. La domanda da ritardo non era accoglibile, mancando la spettanza del bene della vita. La domanda subordinata andava inquadrata nella responsabilità precontrattuale e limitata all’interesse negativo, secondo i criteri dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2018. La società non ha però dimostrato il quantum: il margine di contribuzione ai costi fissi non è di per sé rappresentativo del valore di mercato dell’azienda, e la documentazione prodotta è rimasta una dichiarazione di parte. L’appello è stato accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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