Aiuti di Stato illegali, recupero d’ufficio e giurisdizione sul danno da affidamento (Cons. Stato n. 4059 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un aiuto di Stato illegale, concesso in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, TFUE, l’autorità nazionale è tenuta al recupero d’ufficio anche in assenza di una decisione di recupero della Commissione europea, potendo adottare un provvedimento definitivo e non solo misure interinali. Il beneficiario non può invocare il legittimo affidamento, poiché lo stesso presuppone assicurazioni precise, incondizionate e concordanti e, comunque, la concessione dell’aiuto nel rispetto della procedura di notifica. Il recupero non incontra il limite dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, trattandosi di provvedimento sostanzialmente vincolato di conformazione al diritto dell’Unione, né sorge diritto all’indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Sulla domanda risarcitoria per lesione dell’affidamento sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera z-sexies, del c.p.a., ma il danno va provato in modo rigoroso.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto alla Provincia autonoma di Bolzano un contributo in conto capitale per la costruzione di un impianto idroelettrico destinato all’autoconsumo di una malga. Con decreto del 2017 la Provincia ha concesso il contributo nella misura dell’80% della spesa ammissibile, in forza del regime d’aiuto SA.32113 (2010/N), e nel 2018 ha liquidato l’importo.
Nel 2019 la Provincia ha avviato il procedimento di revoca parziale, rilevando che il regime d’aiuto era scaduto il 31 dicembre 2016 e che trovava applicazione il regolamento UE n. 651/2014, con limite del 65% della spesa ammissibile. Il procedimento si è concluso nel 2020 con l’accertamento in entrata di una somma pari alla differenza. Il TRGA di Bolzano ha respinto il ricorso e ha declinato la giurisdizione sulla domanda risarcitoria; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama propri precedenti conformi e, in virtù del principio della ragione più liquida, esamina direttamente il merito, tralasciando l’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 104 del c.p.a.. Nel caso di specie l’aiuto è illegale, trattandosi di nuovo regime attuato senza la previa notifica imposta dall’art. 108, paragrafo 3, TFUE.
La Corte esclude che l’amministrazione possa limitarsi a misure temporanee in attesa di una decisione europea. Il divieto di esecuzione ha effetto diretto e vincola anche le autorità amministrative decentrate. Richiamando la sentenza della Corte di giustizia del 7 aprile 2022 nelle cause riunite C-102/21 e C-103/21 e la sentenza Eesti Pagar del 5 marzo 2019, C-349/17, il Consiglio di Stato afferma l’obbligo di recupero d’ufficio. Nessun onere di notifica grava sull’autorità che rimuove un aiuto illegale.
Quanto all’affidamento, la Corte richiama la giurisprudenza europea e la Cass. civ. n. 6990 del 2019: l’operatore diligente deve verificare il rispetto della procedura e non può confidare nella regolarità di un aiuto non notificato. Nel caso concreto mancano assicurazioni provenienti da fonti autorizzate.
Il recupero non è soggetto all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, norma dettata per i provvedimenti discrezionali di autotutela, né all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 quanto all’indennizzo. La riduzione parziale, inoltre, è stata la soluzione di maggior favore, poiché la ripetizione integrale avrebbe privato il beneficiario di ogni contributo.
Accolto sul punto l’appello sulla giurisdizione, in adesione all’Adunanza Plenaria n. 20 del 2021 e all’art. 133, comma 1, lettera z-sexies, del c.p.a., la domanda risarcitoria è respinta nel merito per difetto di prova del danno: la consulenza tecnica richiesta ha carattere meramente esplorativo. Le spese del secondo grado sono compensate.
Nota della Redazione
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