Silenzio sull’istanza di rinnovo della licenza di P.S. e obbligo di provvedere (TAR Sicilia n. 2790 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione è tenuta a concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza del privato, anche in materia di rilascio del titolo di P.S. per l’esercizio dell’attività di stewarding, in applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Il sopravvenuto esercizio del potere da parte della Prefettura, mediante applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, determina cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di accertamento del silenzio sull’istanza di riesame dell’interdittiva antimafia. La domanda relativa alle ulteriori richieste contenute nella medesima istanza resta invece ammissibile e va accolta, restando distinta la competenza prefettizia sul titolo di P.S. L’inerzia anche solo parziale e tardiva giustifica la condanna alle spese.
Il Fatto
La società ricorrente svolge attività di sicurezza negli impianti sportivi e di controllo dell’intrattenimento in luoghi aperti al pubblico. Costituita nel 2007, era stata costantemente iscritta nella white list, finché la richiesta di rinnovo veniva rigettata con provvedimento del 5 novembre 2021, seguito dall’adozione di un’interdittiva antimafia ex art. 91 del d.lgs. n. 159/2011 e dalla revoca della licenza di P.S. per la gestione dell’istituto di vigilanza.
Il 12 agosto 2023 la società presentava istanza di riesame dell’interdittiva, deducendo il venir meno dei principali elementi posti a fondamento del provvedimento e l’inconducibilità di diverse vicende penali. Chiedeva il rilascio di un’informativa liberatoria e del titolo di P.S. per riprendere l’attività di stewarding. Non essendo intervenuto alcun riscontro, proponeva ricorso per l’accertamento del silenzio inadempimento e per la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la sorte della domanda relativa al riesame dell’interdittiva. Nelle more del giudizio la Prefettura, con decreto dell’11 giugno 2024, ha applicato per dodici mesi le misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, ponendo così termine alla propria inerzia. La ricorrente ha riconosciuto la sopravvenuta carenza di interesse su tale parte. Ne deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, condivisa da entrambe le parti.
Resta invece da esaminare la domanda relativa alla parte dell’istanza con cui si chiedeva alla Prefettura di provvedere anche sul rinnovo della licenza di P.S. per l’esercizio dello stewarding. Il Tribunale ritiene la domanda ammissibile, spettando effettivamente all’Amministrazione la competenza a pronunciarsi in materia.
Su questo segmento il ricorso è accolto. L’Amministrazione, non fornendo alcun riscontro, ha violato l’obbligo, posto dall’art. 2 della legge n. 241/1990, di provvedere sull’istanza del privato. Il Collegio ordina pertanto alla resistente di fornire riscontro, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con un provvedimento espresso.
In caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, la parte potrà presentare istanza ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm. per la nomina di un commissario ad acta. Il complessivo andamento del procedimento, segnato da un riscontro solo parziale e comunque tardivo, giustifica la condanna alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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